08/08/2023
Fertilizzanti e ammendanti: pubblicato nuovo Regolamento UE
Stabiliti nuovi punti finali nella catena di fabbricazione
fertilizzanti Sostanze pericoloseL’8 agosto 2023 è stato pubblicato sulla Gazzetta europea il Regolamento delegato (UE) 2023/1605 che integra il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la “determinazione dei punti finali nella catena di fabbricazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti“.
L’entrata in vigore del presente regolamento è il 28 agosto 2023.
Il regolamento in esame determina i punti finali nella catena di fabbricazione per i fertilizzanti organici e gli ammendanti fabbricati nell’Unione oltre i quali tali prodotti non sono più soggetti alle prescrizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009, purché siano utilizzati come materiali costituenti di prodotti fertilizzanti dell’UE conformemente al regolamento (UE) 2019/1009.
All’art. 3 si stabilisce il punto finale per determinati fertilizzanti organici e ammendanti. In particolare, se fabbricati in un impianto per la fabbricazione di fertilizzanti riconosciuto conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1069/2009, si ritiene che i seguenti prodotti derivati, diversi da quelli importati nell’Unione, abbiano raggiunto il punto finale come fertilizzanti organici e ammendanti:
a) | ceneri ottenute da materiali di categoria 2 e 3 che soddisfano le prescrizioni generali e specifiche di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011; |
a) | ceneri ottenute da materiali di categoria 2 e 3 che soddisfano le prescrizioni generali e specifiche di cui all’allegato III del regolamento (UE) n. 142/2011; |
b) | residui risultanti dalla trasformazione di sottoprodotti di origine animale in un impianto di produzione di biogas che soddisfano le prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni dell’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011:
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c) | compost che soddisfa le prescrizioni di cui alle seguenti disposizioni dell’allegato V del regolamento (UE) n. 142/2011:
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d) | stallatico trasformato e frass trasformato che soddisfano le prescrizioni di cui all’allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e), del regolamento (UE) n. 142/2011. |