L’art. 103 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto Cura Italia) ha disposto la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi e degli atti amministrativi in scadenza fino al 15 aprile 2020, termine prorogato al 15 maggio dall’art. 37 del D.L. dell’8 aprile 2020, n. 23 (cosiddetto decreto “liquidità”).

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L’ANAC, con la Delibera n. 312/2020 del 9 aprile recante “Prime indicazioni in merito all’incidenza delle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull’esecuzione delle relative prestazioni” ha fornito indicazioni per garantire durante l’emergenza l’adozione di comportamenti uniformi da parte delle stazioni appaltanti nello svolgimento delle procedure di gara.

In particolare, vengono stabilite specifiche regole in relazione alle procedure di gara per le quali non si è ancora addivenuti alla pubblicazione del bando di gara, dell’avviso o dell’invito a presentare offerte, alle procedure di selezione in corso di svolgimento e alla fase di esecuzione del contratto.


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