Nell’ipotesi di subappalto, l’appaltante non è obbligato ad intervenire nella gestione dei rifiuti prodotti dalla ditta subappaltatrice, e non assume nessuna forma di responsabilità della sua corretta esecuzione da parte del subappaltatore.

Questo è quanto afferma la Cassazione Penale nella sentenza n. 1581 del 16 gennaio 2018.

Affermazione, questa, che libera l’appaltatore da un considerevole peso, se si considera non solo che non risponderà di eventuali reati commessi dal subappaltatore in materia di gestione dei rifiuti, ma che non è neanche tenuto ad impedirne la commissione (qui maggiori approfondimenti in tema di appalto e gestione rifiuti: Appalto e individuazione del produttore di rifiuti: le ultime indicazioni della giurisprudenza).

La pronuncia concorre, quindi, a chiarire i limiti e la portata del principio di co-responsabilità nella gestione dei rifiuti (qui il commento di Stefano Maglia: Esiste un principio di “co-responsabilità” nella gestione dei rifiuti?), che discende, a sua volta, dai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione, ai sensi dell’art. 178 del D.L.vo 152/2006.

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