La Risoluzione n. 2/DF del 9 dicembre 2014 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, chiarisce i criteri per determinare la superficie tassabile, ai fini della Tari.
A tal fine sono considerati intassabili: le superfici adibite allo stoccaggio di materie prime, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio dei prodotti finiti.
Il Ministero ha opportunamente richiamato il comma 649 dell’art. 1 della legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che ai fini della determinazione della superficie assoggettabile a Tari, non si tiene conto della parte dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili “fisicamente” a quelli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese, i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La disposizione consente, perciò, di considerare intassabili le aree in cui si svolgono lavorazioni industriali o artigianali che in genere producono rifiuti speciali.
Spetta ai Comuni il compito di individuare, tramite regolamento, le aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili, i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive, ai quali si estende il divieto di assimilazione.. Tale norma opera solo nei casi in cui i Comuni possano procedere ad assimilazione, quindi a tassazione.
Ne consegue che, a prescindere dall’intervento di regolamenti comunali, i magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti, devono essere considerati intassabili, in quanto produttivi di rifiuti speciali.
Sono escluse le aree scoperte che danno luogo alla produzione di rifiuti speciali non assimilabili in via continuativa e prevalente. (RT)


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