La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, sezione distaccata di Brescia, con sentenza n. 3872/67/15, ha stabilito che tutte le aree produttive di rifiuti speciali sono esenti dalla tassa rifiuti, e non solo le porzioni di esse occupate dagli impianti produttivi. Ciò in linea con il disposto di cui all’art. 1, co. 649 della Legge 147/2013, secondo il quale “nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”
Nello stabilire ciò, la Commissione Tributaria ha disapplicato il regolamento del Comune ricorrente, ritenendolo illegittimo, in quanto contenente la previsione più restrittiva dell’esenzione dalla Tari per le superfici che producono rifiuti speciali limitatamente alle porzioni di esse occupate da impianti, macchinari e attrezzature caratterizzanti tali lavorazioni. (SB)

 


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