28/05/2021
Tari, comunicazione entro il 31 maggio: le risposte del MITE e del MEF
Importati chiarimenti pubblicati dal Sole24Ore
Rifiuti TARIIl MITE ed il MEF hanno risposto ad alcuni interrogativi presentati da Sole24Ore con riferimento alla comunicazione che le imprese dovranno effettuare entro lunedì 31 maggio 2021 ai Comuni per rendere nota la propria scelta in ordine al conferimento dei rifiuti urbani destinati al recupero.
Ecco gli interrogativi e le relative risposte fornite dai due Ministeri pubblicati dal Sole24Ore:
a) Natura del termine
Si chiede in primo luogo di sapere se la scadenza del 31 maggio sia o meno perentoria. Detto in altri termini, cosa accade all’impresa che trasmette la comunicazione oltre il termine (o non la trasmette affatto), pur potendo dimostrare di aver effettivamente avviato al recupero i rifiuti urbani prodotti? L’ente impositore potrà disconoscere il diritto alla riduzione della quota variabile della Tari? Si chiede inoltre se i comuni possano deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella del 31 maggio dell’anno precedente, a valere per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021 (ad esempio, il 31 ottobre dell’anno precedente).
L’emendamento approvato dispone, inoltre, che, limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere fatta entro il 31 maggio di quest’anno, per avere effetto dal 1° gennaio 2022. Da ciò si evince che, per l’anno 2021, restano in vigore i regolamenti in base ai quali il comune disciplina la quota variabile della Tari (comma 649 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013).
Tali considerazioni dovrebbero valere anche nel caso in cui l’utenza non domestica dimostri di aver effettivamente avviato al recupero i rifiuti urbani prodotti, a meno che il comune non ritenga di volerne comunque tenere conto ai fini della riduzione della quota variabile.
b) Oggetto della comunicazione
Come chiarito nella sopra citata circolare del Mite, la comunicazione deve essere inviata comunque, sia che si intenda scegliere un soggetto diverso dal gestore pubblico sia che si intenda restare con esso. Si chiede conferma della correttezza di tale affermazione, alla luce anche delle ulteriori questioni sotto riportate.
Risposta: Attese le conseguenze negative che possono scaturire da una mancata trasparenza delle comunicazioni tra utenze non domestiche e Comune, è opportuno trasmettere formale comunicazione sull’opzione scelta anche quando si vuole confermare di rimanere nel servizio pubblico o privato. Ciò al fine di evitare incertezze in fase di avvio del sistema previsto dal Dlgs 116 del 2020.
c) Effetti della mancata comunicazione da parte dell’impresa
Cosa accade nel caso in cui l’operatore economico non comunichi nulla? Fermo restando il quesito sottoposto sub A), in ordine agli effetti del mancato rispetto del termine sull’applicazione della Tari, è corretto ritenere l’implicita conferma da parte dell’operatore di continuare ad avvalersi del gestore pubblico? Se così fosse, come appare, è corretto ritenere che tale implicita conferma abbia validità per almeno 5 anni?
Risposta: Coerentemente con quanto precedentemente affermato, il silenzio può leggersi come una conferma, salva l’opportunità di inviare la formale comunicazione per evitare confusioni in merito. A rigore, se non viene effettuata alcuna comunicazione, si può ritenere confermata la volontà di avvalersi del servizio pubblico, ricadendo nel perimetro pubblico con conseguente applicazione della Tari. Sulla base delle nuove disposizioni approvate nel DL sostegni, emerge chiaramente la possibilità di optare annualmente per la scelta del regime di riferimento, in aderenza ai rilievi dell’Agcm (AS1730 del 22 marzo 2021 – Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021) circa la durata quinquennale obbligatoria. Si ritiene che il rientro nel perimetro pubblico sia sempre consentito previa espressa comunicazione.
Fonte: Sole24Ore – articolo consultabile al seguente link