Esclusione della superficie assoggettabile a TARI e riduzioni per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani avviati a recupero, queste le tematiche oggetto di interrogazione parlamentare (n. 5-00535) che hanno trovato risposta il 28 novembre 2018. Precisamente, si tratta di chiarimenti in ordine ai presupposti di applicazione della TARI, con particolare riferimento agli immobili ove si producono rifiuti speciali.

 

E’ stato chiesto, in primo luogo, “se sussista in capo ai produttori l’obbligo di dimostrare e delimitare le aree in cui si producono rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, al fine di sottrarle alla tassazione“. In risposta, il Sottosegretario Economia e Finanze ha osservato che “per fruire dell’esclusione … gli interessati devono: a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, eccetera), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l’uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER; b) comunicare entro il mese di … dell’anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell’anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate” (v. Prototipo di regolamento, pubblicato nel sito del Dipartimento delle Finanze, per l’istituzione e l’applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), sostituita dalla TARI a decorrere dal 1° gennaio 2014).

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Ha, così, aggiunto che “secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione in materia di TARSU, ma che può estendersi anche alla TARI, per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull’interessato un onere d’informazione, al fine di ottenere l’esclusione dalla superficie tassabile delle aree produttive di rifiuti speciali“. Arrivando, infine, a concludere per l’assenza di una tipologia definita della documentazione, e dunque per la discrezionalità riconosciuta ai produttori, su cui ricade l’onere della prova, e ai comuni, nell’esercizio della propria potestà regolamentare, nella definizione di “specifiche modalità per dimostrare l’esistenza delle condizioni necessarie a ottenere l’esenzione dal tributo”, sottolineando che “non è possibile individuare un documento specifico con il quale i produttori adempiono agli obblighi in questione. Del resto, occorre sottolineare che spetta ai comuni, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, definire la specifica documentazione che si richiede ai contribuenti/produttori“.

 

Analogamente, per la riduzione dell’imposta, il Sottosegretario osserva, prendendo sempre come riferimento il Prototipo di regolamento, che lo stesso declina “solo le linee di massima dell’agevolazione, che il comune deve quindi completare in sede di approvazione del proprio regolamento” e si limita a proporre “una possibile disciplina della riduzione per il recupero, che l’ente locale potrà comunque diversamente configurare, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare“.


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