17/12/2014
Tasse rifiuti
I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla tassa a carico degli iscritti all’Albo gestori
L’Agenzia delle Entrate, conparere n. 954 del 12 dicembre 2014, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione del tributo imposto dal D.P.R. n. 641/1972 a carico delle imprese iscritte all’Albo gestori ambientali.
La tassa, spiega l’agenzia, è dovuta sulla base di provvedimenti amministrativi che legittimano l’esercizio di attività industriali, commerciali e di professioni, arti e mestieri ed è, perciò, applicabile ad ogni singola attività di gestione dei rifiuti autorizzata dall’Albo gestori, ivi comprese la raccolta, il trasporto, la bonifica dei siti contaminati, il commercio e l’intermediazione dei rifiuti senza detenzione, ossia attività che sono previste in 10 “categorie di iscrizione”, suddivise al loro volta in sottoclassi.
Inoltre, il tributo sarà dovuto da parte dell’impresa già iscritta all’Albo che richieda di essere aggiunta ad un’altra categoria di attività, nonché per il passaggio da una classe dimensionale ad una superiore della medesima categoria, con l’unica esclusione per gli atti di variazione dell’iscrizione, non modificativi dell’attività autorizzata.
Appare importante, tuttavia, segnalare che tra alcune delle 10 categorie previste dal D.M. n. 120 del settembre 2014, recante la nuova disciplina dell’Albo gestori ambientali, sussistono specifici rapporti, rilevanti sul piano autorizzativo. Un esempio sul punto è offerto dall’art. 8 del suddetto decreto, il quale dispone che, nel rispetto delle norme sul trasporto merci, l’iscrizione alle categorie 4 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (medesime attività per i rifiuti pericolosi) consentono le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti da parte del produttore iniziale di non pericolosi e di modeste quantità di pericolosi (ex categorie 2-bis e 3-bis).
Quale soluzione sul punto?
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che la tassazione risulta circoscritta ai soli casi in cui l’iscrizione avvenga su richiesta dell’interessato e non interverrà qualora l’esercizio dell’attività sia legittimato a seguito di un meccanismo del tutto involontario. (RT)