Pur riconoscendo che la responsabilità del trattamento dei rifiuti edili (nella specie terre di scavo) grava sull’appaltatore ed esecutore dei lavori, ciò non esclude che – a norma di quanto previsto dall’art. 3, comma 32 della L. 549/1995 – detta responsabilità possa essere condivisa, a titolo di concorso, con il committente, allorquando questi sia direttamente partecipe della condotta illecita.

Così si è recentemente espressa Cass. Civ. 16 giugno 2021, n. 16975.

In argomento si segnala il Corso di Formazione del 21 ottobre “Terre e rocce da scavo e news bonifiche”.

Terre e Rocce da Scavo ottobre 2021


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