I materiali di demolizione non possono essere ricondotti alla categoria dei sottoprodotti, perché essi non scaturiscono da un processo di produzione, bensì dalla demolizione dell’edificio, ovvero da un’attività antitetica alla produzione. Inoltre, non si può attribuire alcuna rilevanza al fatto che vi siano tra i materiali di demolizione anche terre e rocce da scavo; anzi, la commistione dei i rifiuti di demolizione con le terre e rocce da scavo rende inapplicabile la disciplina di maggiore favore prevista per tale ultima categoria di materiali. Così si è espressa la Corte di cassazione penale, sez. III, con la sentenza n. 25316 del 7 giugno scorso.

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In argomento si segnala l’Incontro con l’espertoTERRE E ROCCE DA SCAVO” a Piacenza, il 3 luglio.


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