Con la Delibera n. 59/2019 del Consiglio del Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente del 9 maggio scorso è stato approvato l’atteso manuale “Linea guida sull’applicazione della disciplina per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo”, con l’intento di dirimere alcuni dubbi interpretativi rimasti aperti dalla data di entrata in vigore del DPR n. 120/2017.

Tra i passi di maggiore interesse del manuale sicuramente quelli che chiariscono – finalmente – le modalità di campionamento delle terre e rocce da scavo da scavo per i cantieri di grandi dimensioni non soggetti ad AIA o VIA e per i cantieri di piccole dimensioni.

Il DPR n. 120/17 rubricato “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”, che finalmente ha ricompreso in un unico corpo normativo tutte le disposizioni relative alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come non rifiuti, come sottoprodotti, alla loro gestione nei siti oggetto di bonifica e alla disciplina del deposito temporaneo qualora le terre e rocce da scavo si configurino come rifiuti, dedicava gli allegati 1 e 2 alle procedure di campionamento per caratterizzare le terre e rocce da scavo con riferimento all’ambito di applicazione ex art. 8, ovvero ai cantieri di grandi dimensioni meglio definiti all’art. 2, comma 1, lett. u) del Testo Unico Ambientale. Nessuna indicazione veniva fornita invece sulle modalità di campionamento delle terre e rocce da scavo per i cantieri di grandi dimensioni non sottoposti ad AIA o VIA o per i cantieri di piccole dimensioni. Le modalità , ora esplicitate, nel manuale del SNPA, saranno applicate anche nell’ambito dei compiti in materia di vigilanza e controllo attribuiti alle ARPA/APPA dal citato DPR.

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Il manuale introduce, inoltre, importanti precisazioni sulle modalità di determinazione della frazione antropica, come previsto dall’All. 10 del sopracitato DPR.

Costituiscono parte delle nuove linee guida anche alcune specifiche modalità operative volte a dimostrare che il parametro amianto provenga da affioramenti geologici naturali. Pur premettendo che la comunità tecnico-scientifica concordi nel definire “non quantificabile” o “non appropriato” il fondo naturale dell’amianto, il presente documento chiarisce le modalità di cui all’art. 11 del citato DPR, ovvero gli accertamenti volti a documentare l’esistenza di una situazione geologica del territorio, oltre che la casistica prevista dal comma 2 dell’art. 24 , in caso di successivo “riutilizzo”.

Di tutto questi si parlerà con la Geol. Linda Collina il 3 luglio, in occasione dell’Incontro con l’Esperto, a Piacenza.


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