Sul Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 88 del 6 ottobre 2021 è stata pubblicata la L.R. 1° ottobre 2021, n. 36, recante “Disposizioni urgenti per il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza alla Comunità europea e per la disciplina della fase di autorizzazione provvisoria allo scarico di acque reflue urbane nei corpi idrici superficiali. Modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006”.

La L.R. n. 36/2021 è in vigore dal 7 ottobre 2021, stante la necessità di provvedere urgentemente per garantire il rispetto degli obblighi europei relativi al trattamento e allo scarico delle acque reflue urbane, e apporta modifiche alla l.r. 5/2016 e alla l.r. 20/2006.

In particolare, la L.R. n. 36/2021 introduce disposizioni rafforzative delle procedure acceleratorie di cui all’articolo 26 della l.r. 20/2006 e alla l.r. 5/2016 per garantire il completamento delle opere di adeguamento nel più breve tempo possibile, prevedendo:

-la definizione in legge dei tempi tecnici necessari per il completamento degli interventi sulla depurazione relativi ad agglomerati oggetto di procedure d’infrazione comunitaria sulla base di stringenti cronoprogrammi dei lavori, contenuti nell’allegato A introdotto nella l.r. 5/2016, da inserire nella programmazione temporale del piano d’ambito e, ove necessario, nel piano stralcio;

-la rimodulazione, mediante aggiornamento dei piani stralcio di cui alla l.r. 5/2016, dei cronoprogrammi degli interventi di depurazione non interessati da infrazioni che, a causa di obiettive e comprovate difficoltà di natura tecnica connesse ad eventi imprevedibili non dipendenti dalla condotta del gestore e attestate da apposita istruttoria di AIT, rendano necessario un differimento dei termini di conclusione, comunque non oltre la data del 22 dicembre 2024, a condizione che non sia compromesso il raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico recettore;

-la definizione, rispettivamente nell’ambito della l.r. 5/2016 e della l.r 20/2006, di una compiuta disciplina delle fasi dell’autorizzazione provvisoria di cui all’articolo 124, comma 6, del d.lgs. 152/2006, degli impianti di depurazione del servizio idrico integrato già in esercizio, strumento previsto dal legislatore nazionale per regolare il passaggio da un sistema di depurazione non conforme agli obblighi dell’Unione Europea ad altro conforme, ovvero per consentirne il potenziamento funzionale, la ristrutturazione o la dismissione, prevedendo limiti, cautele gestionali, prescrizioni e controlli idonei ad assicurare che la prosecuzione dello scarico esistente non determini un deterioramento dello stato di qualità del corpo idrico recettore e la compromissione degli obiettivi di bacino idrografico.

 

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