<<In tema di traffico illecito di rifiuti da attività organizzata, ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 452-quaterdecies cod. pen. (“Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti”) il requisito dell’ingiusto profitto non deriva dall’esercizio abusivo dell’attività di gestione dei rifiuti, bensì dalla condotta continuativa ed organizzata dei rifiuti finalizzata a conseguire vantaggi economici (quali risparmi di spesa e maggiori margini di guadagno) altrimenti non dovuti.>>

Così si è espressa con la sentenza n. 659 dell’11 gennaio 2021 la Terza sezione penale della Corte di cassazione.

 

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