Con Decreto del 24 luglio 2024, il Ministero del Made in Italy ha proceduto a dare attuazione all’articolo 38 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0, riconoscendo un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Il D.M. è composto da 24 articoli ed è stato pubblicato sulla GU n. 183 del 6 agosto 2024.

Dopo aver precisato all’art. 1 una serie di definizioni che verranno richiamate nel corso del provvedimento, si segnala l’art. 4, il quale individua i progetti di innovazione ammissibili al beneficio, avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025, aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa tramite i quali e conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce ii progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento. I beni materiali ed immateriali sono poi specificamente definiti dagli articoli 6 e 7 del decreto.

Ai sensi dell’art. 8, per acquisire o consolidare le competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione energetica e digitale dei processi produttivi sono anche previsti percorsi di formazione, le cui spese sono agevolabili purché la formazione sia erogata da soggetti esterni all’impresa, con riferimento a percorsi di durata non inferiore a 12 ore, anche nella modalità a distanza, che prevedano il sostenimento di un esame finale con attestazione del risultato conseguito.

L’art. 9 precisa che la riduzione dei consumi energetici è calcolata confrontando la stima dei consumi energetici annuali conseguibili per ii tramite degli investimenti complessivi in beni materiali e immateriali nuovi con i consumi energetici registrati nell’esercizio precedente a quello di avvio del progetto di innovazione, in relazione alla struttura produttiva o al processo interessato dall’investimento. La riduzione dei consumi energetici è calcolata con riferimento al medesimo bene o servizio reso, assicurando una normalizzazione rispetto ai volumi produttivi e alle condizioni esterne che influiscono sulle prestazioni energetiche, operata attraverso l’individuazione di indicatori di prestazione energetica caratteristici della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall’investimento.

Dopo gli articoli 10, 11, 12 e 13 che hanno natura più fiscale, l’art. 14 detta gli ulteriori adempimenti procedurali a carico del GSE e l’art. 15 richiede che la riduzione dei consumi energetici sia attestata con apposite certificazioni tecniche, rilasciate da uno o più valutatori indipendenti nella forma di perizie asseverate che rispetto all’ammissibilità del progetto di innovazione e al completamento degli investimenti attestino ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti, ed ex post, l’effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.

Ovviamente, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa devono risultare da apposita certificazione contabile (art. 17).

Resta, peraltro, inteso (ex art. 18), che in considerazione della fonte di finanziamento dell’agevolazione di cui al decreto a valere sulle risorse PNRR, le imprese beneficiarie sono tenute al rispetto dei pertinenti obblighi derivanti dalla normativa europea e nazionale.

Il Ministero esercita, avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni tecniche (art. 19) e il GSE effettua, sulla base di un idoneo piano di controlli, verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva (art. 20).
L’impresa decade totalmente o parzialmente dal diritto all’utilizzo del credito d’imposta, ovvero l’importo del credito d’imposta prenotato e ridotto in tutto o in parte, al ricorrere di una o più delle circostanze dettagliate dall’art. 21.

Infine, nel caso in cui all’esito dei controlli nonché delle verifiche documentali e in situ sia rilevata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, ii GSE, per quanto di competenza, ne dà comunicazione all’Agenzia delle entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche della decadenza per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni (art. 22).

Le ultime norme, gli articoli 23 e 24, concernono il trattamento dei dati personali e le disposizioni finali.


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