Secondo la Corte di Cassazione (sent. n. 5912 del 14 febbraio) la fattispecie di cui all’art. 256 TUA riguarda non solo chi effettui abusivamente attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti, ma anche coloro i quali ritirino rifiuti da una società non regolarmente iscritta all’Albo e, comunque, non in possesso di regolare autorizzazione, sulla base del principio della responsabilità estesa nella gestione rifiuti.

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