Ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità (prevista dall’art. 131-bis del codice penale), è necessario che, per le modalità della condotta o per l’esiguità del danno o del pericolo, l’offesa sia di particolare tenuità e il comportamento non risulti abituale.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto punibile la condotta dell’imputato, considerato che i diversi materiali pericolosi trasportati illecitamente (batterie esauste, estintori, scaldaacqua) risultavano particolarmente inquinanti e capaci di produrre un’offesa rilevante al bene protetto.

Così si è espressa la Terza sezione della Corte di cassazione penale con la sentenza n. 37163 del 23 dicembre 2020.

 

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