Novità per il trasporto di merci pericolose. Questa volta si tratta del RID, il regolamento relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia, che figura come appendice C alla convenzione sul trasporto internazionale per ferrovia (COTIF), conclusa a Vilnius il 3 giugno 1999.

 

Con il decreto ministeriale 22 maggio 2018, in vigore dal 9 giugno 2018 (GU 8 giugno 2018), il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha infatti adottato una serie di disposizioni attuative della direttiva n. 238 dell’8 maggio 2018, in materia di trasporto per ferrovia di merci pericolose di cui al RID, al fine di riordinare in un unico atto le attività dei soggetti coinvolti nel trasporto ferroviario di merci pericolose, quali R.F.I., imprese ferroviarie ed altri soggetti coinvolti, Dipartimento ed A.N.S.F, e di riepilogare i compiti specifici dei diversi soggetti al fine di garantire i più elevati livelli di sicurezza di tali trasporti.

 

In particolare, sono riconosciute al Dipartimento competenze anche in materia di relazioni con organismi internazionali, aspetti attinenti all’intermodalità del trasporto di merci pericolose, approvazione della classificazione di pericolo delle sostanze, specifiche autorizzazioni al trasporto, stipula e notifica di accordi multilaterali tra Stati, riconoscimento, notifica e vigilanza di Organismi di certificazione e ispezione e rilascio del certificato di formazione professionale di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose per ferrovia.

 

L’ANSF (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) invece, monitora nell’ambito dei controlli l’adeguatezza dei sistemi di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie, propone al Dipartimento un elenco di misure per l’individuazione, la classificazione e la gestione delle non conformità e, ove approvate, le fa proprie ed emana le relative disposizioni e se del caso le sanzioni a carico dei soggetti coinvolti, garantisce supporto tecnico per la formazione, l’addestramento e l’aggiornamento professionale del personale POLFER dedicato alle attività di vigilanza e controllo. Inoltre, promuove e sostiene anche su input del Dipartimento scambi di esperienze con le autorità di vigilanza e controllo di altri Stati, emana apposite linee guida al fine di garantire la sicurezza nei casi relativi alla prosecuzione del trasporto per il quale non e’ possibile il ripristino della conformità al RID e cura l’ammissione tecnica e l’autorizzazione di messa in servizio di carri adibiti al trasporto.

 

Quanto al Gestore dell’infrastruttura nazionale (RFI), esso provvede, tra l’altro, a predisporre una pianificazione annuale delle attività di controllo per verificare la conformità dei trasporti al RID ed ad effettuare controlli su richiesta di ANSF o del Dipartimento, ad emanare proprie disposizioni ed a fornire la necessaria assistenza amministrativa al trasportatore, a fornire supporto tecnico e a segnalare eventuali criticità.

 

Infine, i soggetti coinvolti nel trasporto di merci pericolose per ferrovia sono tenuti a rispettare gli obblighi loro assegnati dal RID, a garantire il ripristino delle anormalità minori rilevate dalle autorità di controllo o da altri soggetti coinvolti nel trasporto e, in maniera tracciabile, l’avvenuto assolvimento di tali obblighi. In particolare, le imprese ferroviarie e le imprese che forniscono il servizio di manovra o che effettuano il trasporto ferroviario di merci pericolose devono prevedere che i responsabili di scalo dell’impresa forniscano al gestore tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione delle «Procedure organizzative» e verifichino che le ditte speditrici/destinatarie siano munite di apparecchiature portatili di rilevazione gas, di materiali per l’assorbimento e il contenimento dello spandimento dei liquidi pericolosi ed elaborazione delle procedure di controllo e verifica visiva dell’integrità e idoneità di ogni singolo carro prima dello svincolo.

Tali attività, e tutte quelle menzionate nel Decreto 22 maggio 2018, ricomprese tra quelle relative al trasporto di merci pericolose, saranno oggetto di controllo da parte dei soggetti individuati dalla vigente normativa (RFI, ANSF e POLFER).


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