11/02/2021
Trasporto merci pericolose, recepita nuova direttiva UE
Apportate alcune modifiche al D.L.vo 35/2010
ADR Sostanze pericoloseIl Decrteto 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.34 del 10 febbraio 2021, recepisce nel nostro ordinamento la direttiva (UE) 2020/1833, che modifica gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (ADR).
Per operare tale recepimento il Decreto modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35 di attuazione della direttiva 2008/68/CE, apportando, in particolare, le seguenti modifiche:
Art. 1 – Modifiche all’art. 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35
1. Le lettere a), b) e c) dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono sostituite dalle seguenti:
«a) negli allegati A e B dell’ADR, come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “parte contraente” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
b) nell’allegato del RID, che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2021, restando inteso che i termini “Stato contraente del RID” sono sostituiti dai termini “Stato membro”, ove opportuno;
c) nei regolamenti allegati all’ADN, applicabili con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021, cosi’ come l’art. 3, lettere f) ed h) e l’art. 8, paragrafi 1 e 3 dell’ADN, nei quali “parte contraente” e’ sostituito con “Stato membro”, ove opportuno