Trasporto dei propri rifiuti: iscrizione all’Albo obbligatoria?

Chi trasporta i propri rifiuti non pericolosi è obbligato ad iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali?
La Cassazione ha risposto di sì.

Questione problematica, questa, che ci capita molto spesso tra i banchi dei nostri corsi, specialmente in quelli dedicati alla formazione per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.

Con la sentenza n. 2290, del 19 gennaio 2018, la Cassazione Penale ha finalmente chiarito il punto: chi trasporta, anche occasionalmente, i propri rifiuti non pericolosi è obbligato ad iscriversi all’Albo Gestori (categoria 2bis), anche per un singolo trasporto.

Nella sentenza si fa riferimento anche alla procedura semplificata di iscrizione, come definita dal comma 8 dell’art. 212 del D.L.vo 152/2006 relativamente ai produttori inziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di gestione e raccolta dei propri rifiuti, e ai produttori di rifiuti pericolosi che la effettuano in quantità non eccedenti 30 kg o 30 litri al giorno.

Anche tali soggetti sono obbligati, infatti, all’iscrizione, che avviene, in questo caso, mediante la presentazione di una comunicazione alla sezione provinciale o regionale dell’Albo territorialmente competente, che rilascia il provvedimento entro 30 giorni.

L’importanza della questione è ben evidente se si considera che la mancata iscrizione, o comunicazione di cui sopra, rende il trasporto abusivo, e sanzionato, in quanto tale, come attività di gestione illecita di rifiuti (art. 256 del D.L.vo 152/2006).

Un camion adibito al trasporto di rifiuti
Non solo, per integrare il reato è sufficiente anche il singolo trasporto abusivo: come precisa la Corte, tale reato “si consuma in occasione di ogni singolo trasporto effettuato da soggetto non autorizzato”, mentre se continuato e organizzato integra, invece, la fattispecie ben più grave di attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260).

La gestione di rifiuti è ricca di insidie; oggi, almeno, c’è una certezza in più: “Anche l’occasionale attività di trasporto di rifiuti non pericolosi, prodotti nell’esercizio della propria attività di impresa, richiede l’iscrizione nell’Albo Nazionale Gestori Ambientali”.

Qui il testo integrale della sentenza n. 2290.


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