06/05/2021
Trasporto rifiuti: fin dove arriva la responsabilità del trasportatore?
Le nuove regole del FIR
RifiutiL’art. 193, comma 4, del D.L.vo 152/2006 stabilisce che il formulario sia compilato, datato e firmato dal produttore o detentore e che sia sottoscritto altresì dal trasportatore.
A questo punto ci si chiede se la sottoscrizione apposta dal trasportatore, sovente un semplice conducente della ditta di trasporto, in calce al formulario, possa essere di per sé considerata come piena assunzione di responsabilità per la regolarità di tutto quanto indicato nel formulario medesimo, sia in ordine alle modalità di trasporto sia in ordine alla rispondenza al vero della descrizione dei rifiuti.
Detta responsabilità veniva spesso considerata identica a quella del produttore del rifiuto, ma la nuova formulazione dell’art. 193, così come modificato dal recente D.L.vo 116/2020, al comma 17 ha finalmente fornito alcuni chiarimenti sulle responsabilità legate alla fase del trasporto: “Nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.”
Quanto sopra varrebbe ad escludere che la sottoscrizione del trasportatore sia elemento idoneo a costituire di per sé un’assunzione di responsabilità da parte di quest’ultimo per quanto dichiarato e indicato nel formulario, né sembrerebbe ragionevole ritenere che il trasportatore debba accertarsi della reale natura dei rifiuti, a meno che eventuali difformità tra l’apparenza del carico e la descrizione fattane nel formulario siano evidenti in base alla comune diligenza.
TuttoAmbiente consiglia: