28/12/2018
Trasporto rifiuti pericolosi senza FIR, quale sanzione?
Cassazione: si applica art. 258 nella versione pre-SISTRI
In tema di trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario di trasporto (cosiddetto FIR) o con formulario incompleto o inesatto, la parziale depenalizzazione introdotta nel 2010, con il decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, era stata differita, con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, alla decorrenza degli obblighi di operatività del SISTRI.
In linea con quanto già scritto sull’argomento (in particolare, relativamente ai confini di responsabilità del produttore del rifiuto, v. “Qual è il testo vigente dell’art. 188 T.U.A. sugli obblighi del produttore di rifiuti?“), la Cassazione penale ha recentemente ribadito che nella fase precedente all’entrata in vigore del SISTRI – che, si ricorda, non entrerà mai in vigore in quanto abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2019 – le disposizioni interessate dalle modifiche apportate dal decreto 205/2010 dovevano continuare ad essere applicate nella versione precedente.
Precisamente, nella sentenza n. 58312 del 27 dicembre 2018 la Sezione III penale ha confermato che “nella fase transitoria è stato dunque mantenuto l’obbligo di predisporre il formulario di identificazione dei rifiuti durante il loro trasporto di cui all’art. 193 d.lgs. 152 del 2006, indicandovi dati esatti e completi, con conseguente rilevanza penale della condotta omissiva, nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi, a norma dell’art. 258, comma 4, dello stesso provvedimento nella versione vigente prima della modifica operata con d.lgs. 205 del 2010“.
In argomento si ricorda, infine, che ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 135/2018 (precisamente il comma 3) fino alla definizione ed alla piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI e coloro che vi abbiano volontariamente aderito effettuano gli adempimenti di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193, nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. Inoltre, come concluso dalla Suprema Corte nella sentenza citata, si applicano le disposizioni di cui all’art. 258 nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto 205/2010.
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