L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha finalmente definito i modelli di domanda di iscrizione e variazione per il trasporto transfrontaliero di rifiuti (categoria 6), da parte di soggetti non appartenenti all’UE e non muniti del permesso di soggiorno.
 

Si tratta di una modulistica attesa da tempo, considerato che ai sensi del DPR 445/2000 (art. 3) la possibilità di presentare dichiarazioni sostitutive è data solo ai soggetti aventi sede legale all’interno della Comunità Europea, e che i soggetti extra UE possono presentare tali dichiarazioni solo se muniti di permesso di soggiorno.
 

È in questo contesto, dunque, che si deve inquadrare l’intervento dell’Albo, formalizzato negli Allegati A, B e C della Delibera n. 1 del 22 gennaio 2018 (qui il testo integrale: Delibera n. 1 del 22 gennaio 2018).
 

La domanda di iscrizione extra UE: il modulo della domanda di iscrizione extra UE è riportato nell’Allegato A, seguita dall’elenco della documentazione da allegare alla stessa, che deve essere prodotta con traduzione giurata in lingua italiana e legalizzata dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero.
 

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La domanda di variazione extra UE: le comunicazioni relative alle variazioni e alle cancellazioni dovranno, invece, effettuarsi tramite il modulo di cui all’Allegato B.

Precisamente, il modello riporta per sezioni distinte le varie ipotesi di variazione, relative ai dati anagrafici dell’impresa, alla classe, alle tipologie di rifiuti, ai veicoli, così come quelle di cancellazione dall’Albo, di determinate tipologie di rifiuti, di determinati veicoli, nonché le ipotesi di sostituzione, integrazione o revoca del Responsabile Tecnico.
 

Infine, per il caso dell’attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare (modello contenuto nella Delibera n. 6 del 9 settembre 2014), presentata dal titolare/legale rappresentante in qualità di Responsabile Tecnico di un’impresa extra UE, o che non sia munito di permesso di soggiorno, viene fornito l’apposito modello di cui all’Allegato C.
 

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