13/05/2019
Trasporto transfrontaliero rifiuti pericolosi, novità in arrivo?
Convenzione di Basilea, ok dell'UE ad aggiunta voci sui rifiuti di plastica
Convenzione di basilea rifiuti di plastica trasporto transfrontalieroCon la Decisione (UE) 2019/638 del 15 aprile 2019 il Consiglio UE ha stabilito l’adesione dell’Unione alle proposte di modifica della Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, in vigore dal 1992. Precisamente, l’UE sostiene l’adozione delle modifiche degli allegati II, VIII e IX della convenzione volte ad aggiungere e modificare voci relative ai rifiuti di plastica.
Tali modifiche, si legge nella Decisione del 15 aprile scorso, aggiungerebbero voci nei predetti allegati II e VIII e modificherebbero la voce B3010 nell’allegato IX. Le proposte di modifica degli allegati II, VIII e IX sono state distribuite alle parti il 26 ottobre 2018; in base alle proposte, i rifiuti di plastica che richiedono particolare considerazione e i rifiuti di plastica pericolosi indicati nelle nuove voci degli allegati II e VIII della convenzione rientrerebbero nel sistema di controllo previsto dalla convenzione. Diversamente, i rifiuti di plastica non pericolosi che rientrano nell’ambito della voce modificata B3010 dell’allegato IX continuerebbero a essere oggetto di scambio tra paesi fatte salve le attuali condizioni conformemente alla convenzione.
Queste modifiche, si legge nella Decisione 2019/638, “contribuiranno a migliorare i controlli sulle esportazioni di rifiuti di plastica, a evitare che queste siano effettuate verso paesi che non dispongono di infrastrutture adeguate per una raccolta efficace e una gestione dei rifiuti rispettosa dell’ambiente, a sostenere una gestione dei rifiuti di plastica rispettosa dell’ambiente, a ridurre i rischi che questi ultimi finiscano nell’ambiente e a prevenire il problema ambientale dei rifiuti marini a livello mondiale“.
L’UE, prosegue il Consiglio, sostiene la proposta di aggiungere una nuova voce per i rifiuti di plastica non pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo della convenzione) nell’allegato II della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica non pericolosi e che sia chiaramente definita con una chiara formulazione della voce B3010 nell’allegato IX. Allo stesso modo, sostiene l’aggiunta della nuova voce per i rifiuti di plastica pericolosi (che devono essere soggetti al sistema di controllo) nell’allegato VIII della convenzione, a condizione che sia chiarito che tale voce comprende anche miscele di rifiuti di plastica pericolosi.
Sostiene, infine, la modifica della voce B3010 per i rifiuti di plastica non pericolosi, che non devono essere soggetti al sistema di controllo (a meno che tali rifiuti contengano un materiale appartenente a una categoria nell’allegato I della convenzione in misura tale da esibire una caratteristica pericolosa nell’allegato III) nell’allegato IX, “a condizione che tale proposta sia modificata al fine di:
- chiarire l’ambito di applicazione, cosicché soltanto i materiali di plastica non miscelati destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, preferibilmente limitati all’operazione R3 nell’allegato IV della convenzione siano inclusi nella voce;
- migliorare il testo e semplificare la definizione della voce B3010 nell’allegato IX della convenzione, in maniera da agevolare l’attuazione e l’esecuzione degli obblighi delle parti in relazione alla modifica di tale voce, in particolare in quanto detta voce è collegata alla voce proposta per i rifiuti di plastica non pericolosi nell’allegato II della convenzione“.