L’UE è nuovamente intervenuta sul regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti, e lo ha fatto per mezzo della Rettifica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione L 111 del 2 maggio 2018.

La rettifica insiste sull’art. 42, relativo agli obblighi procedurali per le importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra, il cui paragrafo 1 stabilisce che “In caso di importazione nella Comunità di rifiuti destinati allo smaltimento da paesi aderenti alla convenzione di Basilea, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del titolo II, con gli adattamenti e le integrazioni indicati nei paragrafi 2 e 3”.
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Precisamente, oggetto di rettifica è il suo paragrafo 4:
anziché “4. In aggiunta alle condizioni del titolo II, la spedizione può avere luogo soltanto se»
leggasi “4. La spedizione può avere luogo soltanto se», mentre restano invariate le condizioni:

  1. il notificatore ha ricevuto l’autorizzazione scritta dalle autorità competenti di spedizione, di destinazione e, se del caso, di transito e se sono state osservate tutte le condizioni;
  2. è stato stipulato ed è efficace un contratto tra il notificatore e il destinatario come prescritto all’articolo 4, secondo comma, punto 4), e all’articolo 5;
  3. è stata costituita ed è efficace una garanzia finanziaria o un’assicurazione equivalente, come prescritto all’articolo 4, secondo comma, punto 5), e all’articolo 6;
  4. è gestita secondo metodi ecologicamente corretti, come disposto all’articolo 49.

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Nel caso di importazioni da paesi aderenti alla convenzione di Basilea o da altri territori in situazione di crisi o in caso di guerra, quindi, la spedizione dovrà rispettare solamente tali condizioni, e non anche quelle del titolo II, che regola le spedizioni all’interno della comunità con o senza transito attraverso paesi terzi.


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