18/11/2022
Rifiuti ed Energia: convertito in Legge il DL Aiuti ter
Modifiche al Testo Unico Ambientale
circular economy Energia RifiutiOggi, 18 novembre 2022, entra in vigore la Legge 17 novembre 2022, n.175, che converte con modificazioni il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR<)".
Ecco le principali novità in materia di energia e ambiente contenute nel nuovo provvedimento:
– Art. 16: si conferma quanto già stabilito precedentemente dal Decreto Aiuti ter, ovvero che al fine di agevolare l’installazione di impianti fotovoltaici e solari termici sulle coperture e sulle facciate di edifici soggetti ai controlli di prevenzione incendi, nel caso in cui sia necessaria la valutazione del progetto antincendio, i termini sono ridotti da 60 a 30 giorni dalla presentazione della documentazione completa.
– Art. 22: vi sono alcune modifiche, che si presentano di seguito:
1) È confermata, ma con modifiche nei termini, la semplificazione e velocizzazione nei procedimenti autorizzativi non di competenza statale relativi a opere, impianti e infrastrutture necessari ai fabbisogni impiantistici individuati dal PNGR. Nello specifico, ove non provveda l’autorità competente sulla domanda di autorizzazione nei termini previsti dalla legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MiTE, assegna all’autorità medesima un termine non superiore a venti giorni per provvedere (e non più quindici come previsti dal precedente DL) . Nel caso di perdurante inerzia, il Consiglio dei ministri nomina un commissario ad acta, al quale attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o i provvedimenti necessari.
2) Come già accaduto per il DL Aiuti ter, anche con la Legge di conversione viene modificato il TUA (Testo Unico Ambientale), e precisamente all’art. 206-bis, comma 4-bis.
Si segnala tuttavia che tali correttivi garantiscono meramente una maggior chiarezza lessicale-normativa e non comportano modifiche sostanziali al D.L.vo 152/2006.
– Art. 23: si conferma la previsione di un’ulteriore semplificazione in materia di autorizzazione relativa alla fornitura di energia elettrica per la ricarica dei veicoli elettrici.