Entra in vigore oggi, 20 settembre, la legge 16 settembre 2021, n. 125 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, recante misure urgenti per la tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia, nonchè disposizioni urgenti per la tutela del lavoro.

Il decreto-legge, e conseguentemente la legge di conversione, sono stati emanati al fine di adottare con urgenza disposizioni per la protezione di Venezia e della sua laguna, ivi incluse specifiche misure di limitazione del transito di navi a tutela delle sue vie urbane d’acqua di interesse culturale.

In particolare, all’art. 2, comma 1, è previsto che il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale sia nominato Commissario straordinario, con il compito di procedere alla progettazione, all’affidamento e all’esecuzione dei seguenti interventi, previa valutazione di impatto ambientale, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia, garantendone la coerenza con le indicazioni del Piano morfologico e ambientale della Laguna di Venezia, e successivi aggiornamenti:
a) realizzazione di punti di attracco temporanei in numero non superiore a cinque nell’area di Marghera , di cui due disponibili già per la stagione crocieristica 2022, destinati anche alle navi adibite al trasporto passeggeri di stazza lorda pari o superiore a 25.000 GT;
b) manutenzione dei canali esistenti;
c) interventi accessori per il miglioramento dell’accessibilità nautica e della sicurezza della navigazione

La legge di conversione, all’art. 2, ha aggiunto il comma 2-bis il quale prevede che “Il Commissario straordinario invia al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, entro il 31 marzo 2022 e successivamente ogni sei mesi, ai fini della successiva trasmissione alle Camere da parte del Ministro delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili, una dettagliata relazione in ordine agli interventi di cui al comma 1, recante l’indicazione dello stato di realizzazione degli interventi stessi e le iniziative adottate e da intraprendere, anche in funzione delle eventuali criticita’ rilevate nel corso del processo di realizzazione»

Inoltre, al comma 3 dell’art. 2 è stato aggiunto che “la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 comporti la necessità di una variante al piano regolatore portuale, in deroga all’articolo 5, comma 2-quater, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e ferma restando la procedura di verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell’articolo 6, commi 3-ter e 12, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da espletare entro i termini previsti dal comma 2 dell’articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, l’approvazione dei progetti da parte del Commissario straordinario, d’intesa con il Presidente della regione Veneto, ha effetto di variante. In deroga all’articolo 5, comma 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, gli eventuali adeguamenti tecnico-funzionali del piano regolatore portuale, occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, sono approvati dal Commissario straordinario con proprio provvedimento”.

 


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