Così si è espressa la Corte di Cassazione Penale Sent. Sez. III Num. 1997 del 20 gennaio 2020:

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In virtù della previsione di cui all’articolo 185, comma 1, lettera c), D.L.vo 152/2006, viene escluso dall’applicazione della parte quarta del codice dell’ambiente il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato. La prova della sussistenza di tale regime più favorevole, deve essere fornita dall’interessato, che infatti deve dimostrare che un determinato materiale sia destinato con certezza ed effettività, e non come mera eventualità, ad un ulteriore utilizzo.

 

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