In una recente sentenza (5 agosto 2022) il TAR Lombardia (BS) ha puntualizzato che dalla definizione normativa emerge con evidenza come la qualificazione quale “end of waste” ai sensi dell’art. 184-ter D.L.vo 152/2006, non dipenda solamente dalle caratteristiche intrinseche del materiale, ma anche da condizioni esterne che possono sussistere e persistere oppure no.

Sicché non è detto che un materiale sia “end of waste” per sempre, potendo una condizione esterna venire meno nel corso del tempo, così come – al contrario – sopravvenire, modificando la natura, puramente giuridica, del materiale da rifiuto a “end of waste”.

Ciò vale, in particolare, per la condizione di certezza dell’utilizzo del materiale costituente “end of waste”. Non è sufficiente allo scopo l’affermazione generica dell’esistenza di una domanda, occorrendo al riguardo la dimostrazione dell’impiego di quel materiale in uno specifico processo produttivo.

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