La gestione dei veicoli fuori uso è regolata, a livello comunitario, dalla direttiva 2000/53/CE, le cui disposizioni sono state recepite a livello nazionale attraverso il D.L.vo 209/2003, in vigore dal 22 agosto 2003. In particolare, la direttiva 200/53 vieta, all’art. 4, l’uso di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente nei materiali e nei componenti dei veicoli immessi sul mercato dopo il 1° luglio 2003, l’allegato II della stessa direttiva elenca, poi, i materiali e i componenti dei veicoli cui non si applica tale divieto. A livello nazionale, lo stesso divieto è contenuto all’art. 9 del D.L.vo 209/2003, e l’elenco dei materiali esenti dal divieto è contenuto all’allegato II. Successivamente, con la direttiva (UE) 2017/2096 la Commissione UE ha modificato l’allegato II, fissando per gli Stati membri il termine del 6 giugno 2018 per l’adozione e la pubblicazione delle disposizioni necessarie per conformarsi alla nuova direttiva recependone, quindi, le modifiche.

Così, con il Decreto 28 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2019, il Ministero dell’Ambiente ha provveduto a dare attuazione alla citata direttiva 2017/2096, modificando l’allegato II al D.L.vo 209/2003, vale a dire l’elenco dei materiali e componenti ai quali non si applica il divieto (previsto dall’articolo 9, comma 1) relativo alla produzione o all’immissione sul mercato di materiali e di componenti di veicoli contenenti piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente.

In virtù di quest’ultimo D.M., quindi, è a questo nuovo allegato II al D.L.vo 209/2003 che occorrerà fare riferimento per individuare i materiali esenti dal divieto.

Anche di questa importante novità ci occuperemo durante il Corso di Formazione “Rifiuti: novità e criticità – Stop SISTRI, new FIR e Registri, Voci a specchio, Classificazione, End of Waste, fanghi in agricoltura, Bat rifiuti, RTGR, sottoprodotti, che si terrà a Milano, il 12 febbraio 2019.

Info e approfondimenti: formazione@tuttoambiente.it0523.315305


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