Con la circolare del 29 maggio 2024, n. 15356, il Ministero delle Infrastrutture ha ricordato che a decorrere dal 7 giugno 2024 sarà obbligatorio l’utilizzo del Registro unico telematico dei veicoli fuori uso (RVFU), istituito presso il CED della Direzione Generale per la Motorizzazione a norma dell’art. 5, comma 10, del D.L.vo 209/2003. La disciplina di dettaglio dl nuovo Registro unico dei VFU è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 2022, n. 177 (“Regolamento recante disciplina del registro unico telematico e disposizioni di semplificazione in materia di cessazione dalla circolazione dei veicoli fuori uso”) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 2022.

La circolare sopra citata, inoltre, fornisce importati indicazioni circa le modalità di tenuta del Rvfu e ricorda che sono obbligati all’utilizzo del RVFU i seguenti operatori:
“- i Centri di raccolta, intendendosi per tali le imprese che, a norma del d.lgs. n. 209/2003 e del d.lgs. n. 152/2006, gestiscono impianti autorizzati al trattamento di veicoli fuori uso e che effettuano almeno le operazioni di messa in sicurezza e demolizione dei veicoli stessi;
– i concessionari, i gestori delle succursali delle case costruttrici o degli automercati che commercializzano veicoli (di seguito, per brevità: Operatori commerciali).

A tale ultimo riguardo, si richiamano i commi 1 e 1-bis dell’art. 5 del d.lgs. n. 209/2003, a norma dei quali la consegna del veicolo fuori uso all’Operatore commerciale, ai fini del successivo conferimento al Centro di raccolta convenzionato, può avvenire solo nel caso in cui il detentore cede il veicolo fuori uso per acquistarne un altro.

Pertanto, l’obbligo di tenuta del RVFU è riferito:
– indistintamente a tutti i Centri di raccolta;
– solo agli Operatori commerciali che accettino la consegna di veicoli fuori uso in sede di vendita di altro veicolo nuovo od usato”.

 


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