L’art. 7 (Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina) del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (convertito nella Legge 12 dicembre 2019, n. 141) stabiliva che, al fine di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti, agli esercenti commerciali di vicinato e di media e grande struttura che attrezzano spazi dedicati alla vendita ai consumatori di prodotti alimentari e detergenti, sfusi o alla spina, o per l’apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi è riconosciuto, in via sperimentale, un contributo economico a fondo perduto pari alla spesa sostenuta e documentata per un importo massimo di euro 5.000 ciascuno, corrisposto secondo l’ordine di presentazione delle domande ammissibili, nel limite complessivo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Ai clienti è consentito utilizzare contenitori propri purchè riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare e l’esercente puo’ rifiutare l’uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei.

Sulla base di questa previsione legilsativa sulla Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 2021 è stato pubblicato il Decreto 22 settembre 2021 che stabilisce precise misure per l’incentivazione della vendita di prodotti sfusi o alla spina. In particolare, il Decreto precisa che per accedere al contributo sono considerate ammissibili le spese sostenute per l’adeguamento dei locali, quali la progettazione e la realizzazione del punto vendita o dello spazio dedicato, per l’acquisto di attrezzature funzionali alla vendita di prodotti sfusi compreso l’arredamento o allestimento del punto vendita o dello spazio dedicato, nonchè per le iniziative di informazione, di comunicazione e di pubblicità dell’iniziativa. Non sono invece considerate ammissibili le spese sostenute per l’acquisto o l’igienizzazione dei contenitori e dei prodotti alimentari e detergenti venduti.

Ai fini del riconoscimento del contributo economico a fondo perduto del decreto in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, le imprese interessate, tramite accesso alla piattaforma informatica resa disponibile sul sito www.minambiente.it presentano apposita richiesta al Ministero della transizione ecologica entro i seguenti termini:

in relazione alle spese sostenute nel 2020, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta attivazione della suddetta piattaforma nella sezione news dello stesso sito istituzionale;

in relazione alle spese sostenute nel 2021, entro il 30 aprile 2022.


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