24/03/2015
Verde pubblico
Dal Ministero il via libera all’affidamento separato dall’igiene urbana
Il Ministero dell’Ambiente, con Delibera n. 6 del 16 marzo del 2015, adottata dal Comitato per lo Sviluppo del Verde pubblico, ha riconosciuto la possibilità di affidare la gestione e la manutenzione del verde con una procedura autonoma, non collegata a quella relativa all’igiene pubblica.
Il Comitato ha infatti sottolineato che per essere oggetto di affidamento, un’attività deve rispondere ai requisiti necessari a configurarla come “servizio pubblico”, ovvero: una previsione legislativa che ne renda obbligatoria l’istituzione e preveda la relativa disciplina; il carattere economico e produttivo e la destinazione delle utilità da essa derivanti a vantaggio della collettività. Ciò è quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza del 5 aprile 2012. Muovendo da questa premessa, il Comitato ha inteso anzitutto chiarire che il verde pubblico, in ambito comunale, rientra senz’altro tra i servizi pubblici locali, dal momento che la base normativa è individuata nel D.Lgs. 267/2000, in base al quale i Comuni sono “enti a fini generali, dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria” (art. 3) e hanno la facoltà di determinare i propri scopi e di decidere quali attività di produzione di beni e di servizi siano assunte come doverose, purchè rivolte a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale (art. 112). In questo raggio di azione così ampio rientra, a parere del Ministero, anche il verde pubblico, avente carattere obbligatorio, come confermato anche dalla Legge ambientale n. 10 del 2013 che impone ai Comuni l’approvazione delle varianti urbanistiche, dove sono previste le quantità minime di verde pubblico fissate dalle regole nazionali (in particolare, dal D.M. n. 44 del 1968). Il verde pubblico, prosegue il Comitato, rientra tra i servizi “indivisibili” finanziati con la Tasi, in quanto non misurabile singolarmente, poiché non erogabile ad uno specifico utente bensì all’intera comunità. Con riguardo al “carattere economico”, è necessario tenere in considerazione non solo la tipologia o caratteristica merceologica del servizio, ma anche le soluzioni organizzative locali: se la modalità di affidamento del servizio consente all’ente un risparmio di spesa e le risorse possono essere, perciò, destinate ad altre attività, anche il carattere economico del servizio è rispettato. La delibera conclude che il verde pubblico può essere oggetto in modo autonomo di tutte le opzioni tipiche dei servizi pubblici: gestione diretta, affidamento in house o con gara. (RT)