Con la circolare n. 1 del 7 gennaio 2020 l’Albo nazionale gestori ambientali ha comunicato la cancellazione di alcuni quiz riguardanti le verifiche d’idoneità del responsabile tecnico, ma specialmente ha anche disposto l’integrazione di numerosi altri quiz, ricordando che l’elenco aggiornato al 18 dicembre è disponibile sito web dell’Albo.

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In argomento TuttoAmbiente ha intervistato Marco Casadei, componente del Comitato nazionale dell’Albo

 

D- Dott. Casadei, tra i requisiti tecnici che le imprese che si iscrivono all’Albo gestori devono possedere, è vero che devono dimostrare l’incarico di RT?

R: Il RT è uno dei requisiti tecnici che le imprese iscritte all’Albo devono necessariamente dimostrare e mantenere per l’intera durata dell’iscrizione.

D – come si può assumere l’incarico di RT oggi, dopo l’entrata in vigore della riforma prevista dal DM 120/2014?

R: Il DM 120/2014, agli articoli 12 e 13, ha di fatto “rivoluzionato” le modalità per assumere l’incarico e la dimostrazione dei requisiti in capo al RT. Oggi, oltre all’esperienza professionale conseguita nello specifico settore di attività, il requisito minimo necessario basilare per tutte le categorie e tutte le classi d’iscrizione all’Albo è la verifica d’idoneità!

D- posto che si tratta di un requisito necessario, e assunto che per diventare RT devo sostenere un esame, cosa succede se l’impresa si trovasse senza requisiti del RT?

R: Essendo uno dei requisiti tecnici, obbligatorio per l’iscrizione, se venisse meno tale requisito l’impresa si dovrà cancellare dall’Albo, o dallo stesso essere cancellata.

D- Pposto che la riforma si è posta l’obiettivo di qualificare la figura del RT, la verifica su quali argomenti verte?

R – Gli argomenti e le materie delle verifiche d’idoneità sono definite dall’Albo, che ne approva i relativi quiz. I quesiti spaziano da argomenti di carattere generale, che sono obbligatori per tutte le specializzazioni; si inizia dalle conoscenze proprie dell’Albo gestori – Compiti ed adempimenti dell’Albo gestori ambientali – D.M. 120/2014, alle conoscenze relative alla Legislazione dei rifiuti: italiana e europea, Sicurezza sul lavoro e Certificazioni ambientali (EMAS; Ecolabel, …), oltre, ovviamente, al Quadro delle responsabilità e delle competenze del responsabile Tecnico. Poi, a seconda della specializzazione che vuole conseguire il RT, si entra nel merito delle conoscenze specifiche riconducibili all’incarico che dovrà essere ricoperto. Si tratta sicuramente di una verifica complessa che deve essere adeguatamente preparata.

D – le responsabilità e le attribuzioni in capo al RT, come dalle disposizioni del Comitato Nazionale dell’Albo, ne fanno una figura qualificata e qualificante per le imprese iscritte all’Albo gestori; ritiene che l’incarico di RT possa essere svolto con superficialità? O è necessaria una figura qualificata e dedicata appositamente a tale ruolo?

R: credo che siamo di fronte a un cambiamento culturale dell’incarico di RT, che fino alla riforma era considerato un semplice requisito da dimostrare alla pari degli altri richiesti per l’iscrizione. Oggi sono state poste le basi per una professione alla quale sono ricondotte funzioni, responsabilità e compiti specifici, che presuppongono conoscenze teoriche e pratiche, tecniche e funzionali per l’attività specifica di gestione ambientale. Presumo che nel tempo diventerà una specifica figura che sarà riconosciuta nell’organigramma aziendale.

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