Arriva dal Tar Toscana, con la sentenza n. 156 del 30 gennaio 2018, l’apertura alla cosiddetta VIA postuma, quella ottenuta, cioè, successivamente alla costruzione e messa in servizio dell’impianto.
 
Posizione interessante, considerato che la nostra normativa nazionale in materia di ambiente, contenuta nel D.L.vo 152/2006, precisa espressamente che “i provvedimenti di autorizzazione di un progetto adottati senza la verifica di assoggettabilità a VIA o senza la VIA, ove prescritte, sono annullabili per violazione di legge” (art. 29).
 
I giudici del Tribunale toscano hanno, a tal proposito, richiamato la posizione della Corte di Giustizia UE, la quale ha chiarito che l’ordinamento comunitario non fa alcun divieto relativamente ad una VIA effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio dell’impianto interessato (sent. 26 luglio 2017, C-196/16 e C-197/16).
Questo, però, a due condizioni:

  • le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non devono permettere di eludere le norme di diritto dell’UE, o di disapplicarle;
  • la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si deve limitare alle ripercussioni future di tale impianto sull’ambiente, ma dovrà prendere in considerazione anche l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

 
Il Tar ha, poi, precisato che l’annullamento del provvedimento illegittimo deve essere giustificato da una motivazione che evidenzi la sussistenza di un interesse pubblico concreto.
Da qui, ribadendo la necessità di un interesse pubblico concreto, ha affermato che non possono essere annullati atti che siano affetti da violazioni meramente procedimentali laddove risulti che le stesse non hanno arrecato alcun tipo di pregiudizio all’interesse pubblico sotteso alla norma violata.
E’ stato, inoltre, espressamente statuito che la decisione dell’amministrazione di non annullare il provvedimento viziato non opera come sanatoria: significherà, invece, che non sussiste un interesse pubblico concreto che giustifichi l’annullamento, o che sussiste un affidamento tutelabile prevalente.
 


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