La Valutazione di impatto ambientale (in inglese EIA, Environmental Impact Assessment), strumento chiave della politica ambientale europea, trova attualmente riferimento normativo nella Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla Direttiva 2014/52/UE del 16 aprile 2014 (il cui termine ultimo di recepimento era stato fissato entro il 16 maggio 2017). Anche alla luce delle modifiche introdotte dalla direttiva del 2014, la Commissione ha ritenuto di dover aggiornare il contenuto delle Linee guida pubblicate nel 2001, aventi ad oggetto le tre fasi individuate all’art. 2 della Direttiva del 2011:

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione, per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto”.

Si tratta, infatti, di tre distinti documenti di orientamento, relativi alle fasi di Screening, Scoping e redazione del rapporto VIA (EIA report). L’intento è quello di fornire informazioni pratiche a tutti coloro che sono coinvolti in queste tre fasi del procedimento, utilizzando come riferimento le esperienze degli Stati membri, diretti interessati dalle Direttive citate, e del resto del mondo: i documenti, infatti, sono pensati in ausilio tanto alle Autorità competenti degli Stati comunitari quanto, ove applicabili, a quelle dei Paesi candidati, nella speranza che interessino anche accademici ed organizzazioni che partecipano allo sviluppo ed all’implementazione del procedimento.

Nello specifico, con le linee guida relative alle fasi di screening e scoping si intende migliorare, nel senso di perfezionare ed affinare, le decisioni sulla necessità o meno di una VIA, nonché i criteri e i termini di riferimento sulla base dei quali effettuare tale valutazione: si tratta, cioè, di un ausilio affinché il procedimento inizi correttamente. Nella fase di screening (verifica di assoggettabilità), infatti, l’Autorità competente stabilisce, mediante un esame del progetto caso per caso o soglie o criteri fissati dallo Stato membro, se gli effetti ambientali di un determinato progetto possano o meno essere significativi, e quindi se tale progetto debba, o meno, essere assoggettato a VIA (ciò non vale per i progetti elencati nell’Allegato I alla Direttiva 2011/92/UE, i quali, sotto una presunzione assoluta di pericolosità, sono automaticamente soggetti al procedimento). La fase di Scoping, invece, consente a chi intende realizzare il progetto di chiedere all’Autorità competente quali siano i dati e le informazioni di cui essa necessita per poter prendere una decisione sugli effetti dello stesso.

La guida nella redazione del rapporto, diversamente, è stata predisposta per le Autorità competenti e le altre parti interessate chiamate a revisionare il Rapporto stesso: si intende garantire che il processo decisionale sia guidato dalle migliori informazioni possibili. (LM)


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