17/07/2024
VIA per impianti fotovoltaici: i chiarimenti del MASE
Nuovo interpello chiarisce applicabilità D.L. 13/2023
fotovoltaico ViaCon la nota n. 122286 del 2 luglio 2024, il MASE ha risposto all’interpello della Provincia di Brindisi che chiedeva se siano o meno da intendersi di competenza statale le procedure di compatibilità ambientali, incluso PAUR, relative a progetti di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 20 MW per i quali, all’entrata in vigore del Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13, è stata già effettuata la comunicazione di avvio del procedimento. L’Ente chiedeva inoltre se, alla luce del fatto che secondo la normativa precedentemente vigente è stato disposto l’assoggettamento a VIA di taluni progetti di impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 10 MW, allo stato attuale, per detti impianti trovino applicazione le disposizioni del D.L. 13/2023 per le quali detti impianti non necessitano di alcuna verifica della compatibilità ambientale.
Il Ministero, dopo aver precisato che l’art. 31, comma 6, del D.L. 77/2021 ha attribuito allo Stato la competenza in materia di VIA per gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10MW e che il sopracitato articolo, per effetto dell’art. art. 17-undecies del D.L. 80/2021, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021, ha risposto quanto segue:
“a) per le istanze di VIA relative ad impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 20MW presentate dopo il 31 luglio 2021 la competenza è dello Stato;
b) per le istanze relative a progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 20 MW, presentate alla Regione prima del 31 luglio 2021 rimane in capo alla medesima e ciò anche nell’ipotesi in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali“.
Il MASE ha concluso che “per gli impianti fotovoltaici di potenza inferiore a 20MW (oggi 25MW) qualora ricorra una delle fattispecie previste dall’art. 47, comma 11 bis, del D.L. 13/2023 per la valutazione ambientale si farà riferimento anche alle soglie ivi indicate“.