In caso di richiesta di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), per valutare se si sia in presenza di un’unica installazione, è necessario fare un’analisi con riferimento all’intero sito. Le norme di cui al D.L.vo n. 152/2006 individuano l’“installazione” (concetto rilevante ai fini AIA) nell’“unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. É considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore” (art. 5, comma 1, lett. i-quater). Non è invece fornita una definizione di sito: a tal proposito è tuttavia possibile fare riferimento alla Circolare del Ministero dell’Ambiente n. 22295 del 27 ottobre 2014, che a sua volta rimanda al Reg. (CE) n. 761/2001 (c.d. Regolamento EMAS e successive modificazioni), il quale definisce un sito come tutto il terreno sotto il controllo gestionale di un’organizzazione, e che comprende attività, prodotti e servizi.

L’art. 5, comma 1, lett. o-bis), D.L.vo n. 152/2006 precisa che “Un’autorizzazione integrata ambientale può valere per una o più installazioni o parti di esse che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore”.

Per quanto attiene alle modalità di calcolo della capacità produttiva complessiva occorrerà fare riferimento all’Allegato VIII, punto B), Parte II, D.L.vo n. 152/2006, in virtù del quale “I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività”.