La vigente normativa nazionale non pare ammettere espressamente la possibilità di posticipare i termini per la presentazione del progetto di bonifica.

L’art. 242, comma 7, D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152, dispone, infatti, che “Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito …”. In tale norma, peraltro, non è fatta menzione della possibilità di concedere eventuali proroghe del suddetto termine, così come – a che risulti – in nessun’altra norma ambientale nazionale.