Cooperative sociali e attività di sgombero rifiuti
A quale categoria dell’Albo Gestori Ambientali devono iscriversi le Cooperative sociali che effettuano attività di sgombero civile?
Albo gestori ambientali Rifiuti TrasportoPer quanto attiene all’attività di sgombero di rifiuti in locali destinati a usi abitativi o in cantine o solai effettuata dalle Cooperative sociali, la giurisprudenza è unanime nel ritenere che i rifiuti che ne sono oggetto devono ritenersi rifiuti urbani preesistenti all’attività posta in essere da dette cooperative.
Ciò significa che la Cooperativa sociale non è da ritenersi “produttore” dei summenzionati rifiuti, secondo la definizione di cui all’art. 183, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 152/2006.
Da quanto sopra consegue che, per poter svolgere l’attività di sgombero civile in questione, il presupposto necessario è l’iscrizione alla Categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (Raccolta e trasporto di rifiuti urbani) che individua dei requisiti minimi particolarmente stringenti; non, invece, come si potrebbe erroneamente pensare, alla Categoria 2-bis (Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Più precisamente, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 4 della Deliberazione prot. n. 05/ALBO/CN del 3 novembre 2016, recante “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5”, “Le imprese che intendono iscriversi nella categoria 1 per svolgere esclusivamente singoli e specifici servizi devono disporre solo delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nelle sottocategorie di cui all’allegato “D” riguardanti i servizi medesimi”.
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