Chi è il Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti? Che cosa fa? Quali sono i suoi compiti? Che responsabilità ha? Come si diventa tale? Che requisiti e formazione servono? Quando è obbligatorio usufruirne?
 

In questo articolo proveremo a rispondere a tutte le domande legate a questa figura professionale sempre più importante e prominente per le imprese e le società attive nell’ambito dei gestione dei rifiuti.
 
Con un approfondimento particolare relativo alla circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 del Comitato Nazionale, che per il Responsabile Tecnico ha introdotto alcune novità e fatto chiarezza su alcuni aspetti che meritavano una maggior definizione.
 

Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: compiti, responsabilità, requisiti e formazione

 
Il nuovo regolamento dell’Albo Gestori Ambientali (Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 numero 120) definisce meglio la figura del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti (RTGR). Gli articoli 12 e 13 ne spiegano nel dettaglio i compiti, le responsabilità, i requisiti e la formazione.
 
L’incarico di Responsabile Tecnico può essere ricoperto dal legale rappresentante/titolare dell’impresa, da un dipendente o da un soggetto esterno all’organizzazione.
 
Si tratta di un ruolo non riconducibile né all’istituto della delega di funzioni (delegato) né ad una figura di supporto all’imprenditore (come quella dell’RSPP): è una figura tipica della normativa rifiuti oggi vigente che non ha pari con altri soggetti aziendali.
 
Il suo compito è, a oggi, quello di svolgere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa e di vigilare sulla corretta applicazione della normativa di riferimento.
 
La presenza del Responsabile Tecnico in azienda è una delle condizioni necessarie a quest’ultima per essere iscritta regolarmente all’Albo Gestori Ambientali (articolo 10, comma 4, del Regolamento).
 
Quella del RTGR è quindi una figura determinante nelle imprese iscritte all’Albo: nel caso venisse a mancare l’azienda di turno rischierebbe un procedimento disciplinare diretto alla revoca dell’autorizzazione e alla sua cancellazione.
 
Il Responsabile Tecnico deve essere in possesso del requisito di “idoneità”, consistente nella dimostrazione della sua preparazione, mediante una verifica iniziale e successive verifiche quinquennali.
 
In particolare, il Responsabile Tecnico deve essere in possesso – oltre che dei requisiti professionali suddivisi per categoria e classe d’iscrizione – anche dei requisiti morali soggettivi (ex articolo 10, comma 2).
 
Il ruolo di Responsabile Tecnico della Gestione dei Rifiuti è oggi diventato fondamentale per le imprese iscritte all’Albo, senza il quale non possono operare e rimanere iscritte. È ormai una figura che è di ausilio all’imprenditore e sulla quale l’imprenditore pone la propria fiducia in quanto lo aiuta nella corretta organizzazione aziendale tesa alla tutela dell’ambiente.
 
Siamo ormai tutti consapevoli che si tratta di un “nuovo” profilo aziendale, sia che si tratti di un dipendente che di un libero professionista, che fino ad oggi è stato in parte trascurato, o forse sarebbe più corretto dire sottovalutato, ma che ora invece è il punto di riferimento per ogni azienda che gestisce rifiuti, indipendentemente dalla sua iscrizione all’Albo.
 

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Come diventare Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti

 

Il nuovo Regolamento (articolo 12, comma 4) prevede che i requisiti che devono essere dimostrati dal RTGR debbano consistere in:
– un idoneo titolo di studio;
– un’esperienza maturata nello specifico settore di attività per i quali è richiesta l’iscrizione;
– un’idoneità attestata mediante una verifica iniziale della preparazione del soggetto e, con cadenza periodica quinquennale, ripetuta con verifiche che garantiscano il necessario aggiornamento.
 

Spieghiamo in articoli approfonditi tutte le novità per la formazone del Responsabile Tecnico e come iscriversi e affrontare le verifiche da superare per diventare RTGR.
 

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Per aiutare gli aspiranti RTGR a superare le verifice necessarie ad attestare la propria idoneità e preparazione, TuttoAmbiente ha creato la Scuola di Formazione per Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti.
 

Si tratta di un percorso formativo – accessibile anche ai Responsabili Tecnici attualmente in carica che desiderano ricoprire l’incarico di nuove categorie di gestione rifiuti, o anche solo aumentarne le classi di iscrizione – che ha lo scopo di preparare i candidati alle verifiche attraverso l’approfondimento delle conoscenze di base della legislazione italiana ed europea. Simulazioni dei quiz delle verifiche permetteranno ai corsisti di mettere alla prova e vagliare le competenze apprese per conseguire l’abilitazione.
 

La Scuola per RTGR prevede un Modulo Generale (della durata di 3 giorni) dedicato a tutti gli argomenti che devono essere di competenza dei Responsabili Tecnici di tutte le Categorie, e una serie di Moduli di Specializzazione (della durata di 1 o 2 giornate) per ognuna delle Categorie specifiche per cui si vuole sostenere la verifica.
 

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Responsabile Tecnico: l’evoluzione nel tempo del ruolo

 

Si può ritrovare una delle prime definizioni della figura di Responsabile Tecnico nella Circolare n. 2866 del 21 aprile 1999, in cui l’Albo puntualizzava che costui è quel soggetto “responsabile delle scelte di natura tecnica, progettuale e gestionale che garantiscono il rispetto delle norme di tutela ambientale e sanitaria, con particolare riferimento alla qualità del prodotto e della prestazione realizzata e del mantenimento dell’idoneità dei beni strumentali utilizzati”.
 

Ufficialmente, poi, la figura di Responsabile Tecnico è stata introdotta per la prima volta dal D.M. 21 giugno 1991, n. 324[1], successivamente sostituito dal D.M. 28 aprile 1998, n. 406[2], a sua volta abrogato dall’attuale e vigente D.M. 3 giugno 2014, n. 120[3], il nuovo regolamento dell’Albo (si rammenta, infatti, che ai sensi dell’art. 212, c. 15, D.L.vo 152/06 è previsto che “con decreto del Ministro dell’Ambiente … sono definiti … i requisiti dei responsabili tecnici …”).
 

È proprio grazie a quest’ultimo provvedimento che viene meglio definita questa figura professionale[4]: il Responsabile Tecnico è un esperto del settore al servizio delle imprese e non un mero prestatore di requisiti per permettere all’impresa stessa l’iscrizione all’Albo. L’aggiornamento normativo e tecnico è un punto cardine fondamentale sul quale le imprese possono costruire la propria professionalità.
 

Quindi, vien da pensare, che se il legislatore non avesse ritenuto la figura del Responsabile Tecnico necessaria ed essenziale per le imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, sarebbe stato semplice abolirla in uno degli innumerevoli atti normativi emanati in questi anni.
 

Invece, non solo è stato di volta in volta confermato il Responsabile Tecnico quale requisito tecnico necessario, ancorché non sufficiente, per essere iscritti all’Albo gestori, ma ne ha definito compiti e responsabilità con il nuovo Regolamento.
 

Infatti, l’art. 12, comma 1 e 2 del DM 120/2014 dispone che “compito del Responsabile Tecnico è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della stessa”, ma pure che “…svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti” su richiamati.
 

Verrebbe da pensare che non solo si tratta di una figura che può essere considerata quale alter ego dell’imprenditore nella delicata gestione dei rifiuti, ma soprattutto ne sia diventato l’unico soggetto preparato, formato e responsabilizzato nel suggerire al titolare come condurre le operazioni dell’impresa per i corretti adempimenti ambientali, e le correte scelte da attuare nel risolvere le quotidiane problematiche ambientali che ogni azienda deve definire.
 

Tant’è che il riferimento allo svolgimento dell’attività in “maniera effettiva e continuativa” implica, a parere di chi scrive, che si tratti di un soggetto presente nella vita dell’impresa, non necessariamente un dipendente, ma quanto meno disponibile e partecipe alla vita aziendale.
 
 

Le novità della Circolare numero 59 del 12 gennaio 2018

 

Il Comitato Nazionale ha emanato la circolare n. 59 del 12 gennaio 2018, che va a chiarire e far luce su alcuni aspetti afferenti le nuove disposizioni del Responsabile Tecnico entrate in vigore il 16 ottobre ultimo scorso come da Delibera n. 6 del 30 maggio 2017.
 

Si tratta di una corposa nota che affronta ben 5 temi differenti della deliberazione: i Requisiti, l’Affiancamento, le Verifiche d’idoneità, la Dispensa dalle verifiche e le disposizioni transitorie.
 

Marco Casadei, Componente del Comitato dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e Segretario Sezione Regionale del Veneto, fa ordine in merito.
 
 

— Requisiti del Responsabile Tecnico (articolo 1)
“Il Responsabile Tecnico che ricopre tale ruolo per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5) è da ritenersi idoneo anche per il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) purché gli anni di esperienza richiesti non siano superiori a quelli previsti per la classe della categoria 5”.
 
La circolare ribadisce alcuni principi già conosciuti, e ne introduce di nuovi.
 
Innanzitutto viene ribadito che il trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e quindi l’esperienza acquisita in tale settore dal Responsabile Tecnico, consente il trasporto anche dei rifiuti speciali non pericolosi.
 
Tale assunto lo ricaviamo dalle disposizioni contenute nell’art. 212, comma 7 del Dlgs n. 152/2006: Gli enti e le imprese iscritte all’Albo per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi sono esonerate dall’obbligo di iscrizione per le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti non pericolosi a condizione che tale ultima attività non comporti variazione della classe per la quale le imprese sono iscritte.
 
Logica conseguenza è che i Responsabili Tecnici Gestione Rifiuti nominati per la categoria 5 potranno assumere l’incarico anche per la categoria 4, purché gli anni di esperienza richiesti dai nuovi requisiti siano pari a quelli previsti per la classe già ricoperta della categoria 5.
 
Ne consegue che:
 
– l’esperienza acquisita per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi (categoria 4) non è ritenuta valida per il trasporto di rifiuti speciali pericolosi (categoria 5);
 
– l’esperienza acquisita nella gestione dei Rifiuti urbani non è ritenuta valida per il trasporto di rifiuti speciali, e viceversa.
 
Ovviamente, si tratta di una interpretazione che andrà ad incidere anche nei confronti del Responsabile Tecnico in carica alla data del 16 ottobre, cioè che è interessato dalle disposizioni del transitorio (ne rimando l’approfondimento in seguito).
 
 

— Affiancamento al Responsabile Tecnico (articolo 1, comma 2, lettera d)
Il secondo punto affrontato dalla circolare riguarda l’istituto dell’affiancamento, una delle principali novità relative al Responsabile Tecnico, pensato principalmente per le PMI, o piccolissime imprese, che non hanno nella loro organizzazione le altre figure previste dall’art. 1, comma 2 della deliberazione, ovvero direttore tecnico, dirigente o funzionario direttivo tecnico.
 
Si tratta di un istituto che fino all’entrata in vigore di tale delibera, non esisteva, e quindi potrà essere fatto valere solo da oggi per il futuro.
 
La comunicazione dell’affiancamento, in questa prima fase, dovrà essere comunicata via PEC alla Sezione regionale, pagando il consueto diritto di segreteria previsto per le variazioni, in attesa che possa essere inviata per mezzo del consueto canale telematico informatico.
 
Comunicazione di affiancamento che dovrà essere ripresentata ogni qualvolta vi sia la modifica di uno dei due principali soggetti coinvolti: il legale rappresentante e/o il Responsabile Tecnico in quel momento nominato.
 
Infatti, come si ricorderà, vi deve essere la volontà del “titolare” di far “crescere” il dipendente, educandolo a ricoprire in futuro il ruolo di Responsabile Tecnico, e la disponibilità del Responsabile Tecnico in carica di trasmettere conoscenze e competenze al dipendente per formarlo e prepararlo ai compiti previsti dalla norma.
 
Laddove la conferma dell’affiancamento non avvenisse entro 30 giorni, l’esperienza si intende sospesa dalla data della variazione, conservandone però il periodo maturato a prescindere dalla classe in cui è collocata l’impresa. Ai fini dell’esperienza viene data prevalenza al settore di attività, in quanto si tratta di procedure e particolari attenzioni da mettere in atto, anche se i quantitativi di rifiuti possono annualmente variare.
 
È ovvio che il dipendente che volesse assumere l’incarico di Responsabile Tecnico dovrà possedere i requisiti di esperienza richiesti ai sensi dell’Allegato “A” alla deliberazione n. 6 del 30/05/2017, e aver anche superato la verifica iniziale di idoneità previste per lo specifico settore di iscrizione dell’impresa.
 
Soprattutto, i dipendenti che vorranno assumere l’incarico per le categorie 9 e 10, dovranno dimostrare apposita esperienza professionale facendo riferimento a quanto previsto dalle disposizioni del Comitato Nazionale.
 
Infine, viene fatta chiarezza su cosa si intende per “dipendente” dell’impresa, richiamando quanto già specificato dall’Albo nelle note dell’allegato A alla delibera n. 2 del 22 febbraio 2017.
 
 

— Verifiche d’idoneità del Responsabile Tecnico (articolo 2, comma 3)
Come noto, in caso di esito negativo della verifica, il candidato non potrà sostenerla prima che siano decorsi 60 giorni dalla comunicazione dell’esito negativo (consentendogli pertanto di sostenere almeno 5 verifica all’anno).
 
Potranno, invece, iscriversi prontamente per una nuova sessione coloro che risulteranno assenti alla verifica.
 
Ben più importante, invece, è la seconda parte del punto della circolare, che riguarda il Responsabile Tecnico con un livello di scolarizzazione inferiore al diploma di scuola secondaria di secondo grado.
 
Infatti, gli viene salvaguardata l’attività esercitata e garantito lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti per tutte le categorie per le quali era nominato alla data del 16 ottobre 2017, non solo in caso di verifiche di aggiornamento, ma anche laddove vi fosse la necessità di sostenere la verifica iniziale per i passaggi alle classi superiori della medesima categoria.
 
 

— Dispensa dalle verifiche d’idoneità del Responsabile Tecnico (articolo 2, comma 5)
Com’è noto, è previsto che il legale rappresentante che ricopre contemporaneamente il ruolo di Responsabile Tecnico per un periodo di 20 anni sia esonerato dalle verifiche (…con interruzioni intermedie non intervenute nell’ultimo anno di attività uguali o inferiori al venti per cento di detto periodo).
 
Questa semplice disposizione ha richiesto un intervento chiarificatorio da parte del Comitato Nazionale, nei seguenti specifici punti.
 
I 20 anni di esperienza acquisita nel doppio ruolo dovranno essere nello stesso settore di attività:
– trasporto rifiuti urbani;
– trasporto dei rifiuti speciali pericolosi o/e non pericolosi;
– intermediazione e commercio di rifiuti;
– bonifica di siti;
– bonifica di beni contenenti amianto.
 
Le interruzioni intermedie consentite per un periodo inferiore o uguale al 20% nei 20 anni contemplati, possono avvenire sia nel ruolo di legale rappresentante che di Responsabile Tecnico.
 
Il legale rappresentante interessato dovrà chiedere la dispensa alla maturazione dei 20 anni secondo i modelli allegati alla circolare e la Sezione regionale, effettuati i controlli di rito, certificherà la dispensa dalle verifiche per il modulo corrispondente al settore di attività.
 
Ovviamente, la dispensa permane indipendentemente da quello che avverrà successivamente, ovvero interruzione dell’attività dell’impresa o dell’incarico di Responsabile Tecnico.
 
 

— Disposizioni transitorie (articolo 3)
Ultimo punto che ha richiesto una precisazione in sede di circolare, è quello relativo alle disposizioni transitorie della delibera già citata più volte.
 
Innanzitutto, i responsabili tecnici che le Sezioni hanno nominato successivamente al 16 ottobre 2017, seppur in virtù di domande presentate prima di tale data, rientrano tra i Responsabili Tecnici che usufruiscono dei benefici del transitorio, considerandoli di fatto già in carica alla data del 16 ottobre.
 
Gli stessi Responsabili Tecnici hanno quindi acquisito il diritto di continuare a svolgere l’incarico per 5 anni (per la stessa categoria e stessa classe o inferiore), anche se dovessero cessare l’attività in questo lasso di tempo.
 
È opportuno chiarire che la disposizione che i Responsabili Tecnici potranno sostenere la verifica di aggiornamento non prima del 2 gennaio 2021, non va intesa come divieto assoluto di sostenere le verifiche.
 
Infatti, nel caso che un Responsabile Tecnico debba variare in aumento la classe per cui è abilitato, può iscriversi fin da subito alla verifica iniziale.
 
La differenza tra quella iniziale e quella di aggiornamento non è nel numero o tipologia di quiz che saranno oggetto della prova, bensì nel punteggio richiesto per l’idoneità, che si ricorda essere di 32 punti (e non 28 punti) per la parte generale, e di 34 punti (e non 30) per la parte specialistica.
 
Infine, in caso di esito positivo, i 5 anni di validità decorreranno dalla data di superamento della verifica, mentre in caso di esito negativo nulla cambia nei diritti acquisiti dal Responsabile Tecnico, il quale continuerà a svolgere il proprio incarico per la categoria e classe risultanti alla data del 16 ottobre 2017.
 
Per concludere, anche per i Responsabili Tecnici del transitorio, vale il principio secondo il quale l’esperienza acquisita nella categoria 5 vale anche per la categoria 4.
 
Pertanto, questi ultimi nel caso in cui fossero Responsabili Tecnici per la categoria 5 e volessero ricoprire l’incarico anche per la categoria 4, potranno essere nominati per il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi per una classe di riferimento che prevede un numero di anni di esperienza non superiore a quelli previsti per la classe della categoria 5 ricoperta.
 
 

La sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02 luglio 2022

 

La Sentenza del Tar Lombardia n.01563 del 02 luglio 2022 ha “contestato” i criteri stabiliti dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali per ottenere la dispensa dalle verifiche d’idoneità, invitando l’ente a ridefinirli.
 

Si è così avviata una revisione complessiva delle disposizioni relative alla dispensa dalle verifiche, e di conseguenza sono state riviste le condizioni e i requisiti per poterla ottenere. In merito rimandiamo i lettori al commento Dispensa dalle Verifiche RTGR per i Legali Rappresentanti.
 
 

Quale esperienze servono per diventare RTGR

 

L’esperienza richiesta all’aspirante Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti deve consistere nell’esperienza acquisita in almeno uno o più dei seguenti casi (articolo 1, comma 2, della delibera n.6/2017):

  • come legale rappresentante di impresa operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  • come responsabile tecnico o direttore tecnico operante nel settore di attività per la quale si chiede l’iscrizione;
  • come dirigente o funzionario direttivo tecnico con responsabilità inerenti il settore di attività per le quali si chiede l’iscrizione;
  • come dipendente nell’affiancamento al responsabile tecnico.

 

Complessivamente vengono richiesti minori anni di esperienza professionale, in quanto sono compensati dalla verifica periodica che dovrebbe garantire il necessario aggiornamento della preparazione del RTGR.
 
 

Distinzione tra Responsabili Tecnici e consulenti

 

Non bisogna incorrere in confusione tra la figura del responsabile alla gestione dei rifiuti (figura tipica espressamente prevista dalla legge) e:

  • il responsabile tecnico tout court (che non è un soggetto iscritto all’Albo e non deve sottostare alla disciplina sopra esposta);
  • il consulente ADR (che è, appunto, un “consulente” sullo specifico tema del trasporto di merci pericolose – categoria non necessariamente coincidente con il trasporto di rifiuti pericolosi, come spesso si è erroneamente indotti a ritenere -, e non un vero e proprio “responsabile”).

 

Eventualmente, sotto alcuni profili, il responsabile tecnico può essere considerato un delegato del datore di lavoro, con il quale tendenzialmente divide la responsabilità per gli atti compiuti a suo nome, a meno che costui non sia in possesso di valido ed idoneo atto di delega di funzioni ambientali e connesse responsabilità.
 

[1] “Regolamento delle modalità organizzative e di funzionamento dell’Albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti nelle varie fasi, nonché dei requisiti, dei termini, delle modalità e dei diritti di iscrizione” – Pubblicato in G.U. n. 246 del 19 ottobre 1991.

[2] Pubblicato in G.U. n. 276 del 25 novembre 1998.

[3] Pubblicato in G.U. n. 195 del 23 agosto 2014.

[4] Cfr. anche P. FIMIANI, Il responsabile tecnico nelle imprese obbligate ad iscriversi all’Albo gestori dopo il DM 120/2014, in Rifiuti – Bollettino di informazione normativa, n. 221 (10/14), p. 8 ss.