Il D.M. n. 145/1998 prevede (Allegato C, punto V., sez. B), che nella casella 5 dedicata alla destinazione del rifiuto, occorre indicare “se il rifiuto è destinato ad operazioni di recupero o di smaltimento”, utilizzando dunque una formulazione al plurale (“operazioni”). Diversamente, per quanto riguarda il registro di carico e scarico, il D.M. n. 148/1998 (Allegato C, punto III., lett. b) fa riferimento al singolo “codice di attività di cui agli allegati B e C [alla Parte IV, D.L.vo n. 152/2006]”. E’ evidente, a tal proposito, che l’indicazione di più destinazioni R o D nel FIR potrebbe comportare dei disallineamenti, a fronte del fatto che nel registro ne deve essere indicata una sola. Si ritiene dunque consigliabile, in via generale, indicare nel FIR una singola operazione R o D e non più di una, per garantire la corrispondenza fra quanto riportato nel formulario e le annotazioni sul registro di carico e scarico.

Ad esempio, nel caso in cui l’impianto cui i rifiuti sono conferiti effettui un processo di trattamento complesso, da svolgersi mediante l’effettuazione di due operazioni di smaltimento D di cui una risulti necessariamente prodromica rispetto all’altra, si ritiene che nel FIR debba essere indicata esclusivamente la prima operazione effettuata a seguito dell’ingresso dei rifiuti in impianto. L’altra operazione D, per contro, non dovrà essere indicata nel FIR in quanto cronologicamente successiva.

 

 

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