Un’azienda che effettua unicamente attività di installazione di AEE sarà tenuta ad effettuare l’iscrizione nella categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali solo qualora, accanto all’attività di installazione tout court, effettui altresì le attività di raggruppamento o trasporto dei RAEE ex D.M. n. 65/2010. Sostenere infatti che detta iscrizione sia necessaria per il solo caso in cui l’attività si traduca nella semplice installazione della nuova AEE pare illogico, anche alla luce della ratio sottesa all’iscrizione all’Albo, prevista dall’art. 212, D.L.vo n. 152/2006 per le attività inerenti la raccolta e la gestione dei rifiuti.

La norma di cui all’art. 8, comma 1, lett. c), D.M. n. 120/2014, nel descrivere i soggetti obbligati all’iscrizione in categoria 3-bis, cita inizialmente ed in via generale i “distributori ed installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)”. Si tratta tuttavia di un’indicazione non dirimente, anche alla luce del successivo richiamo alla figura degli installatori operata dalla medesima norma, i quali sono collegati esplicitamente al D.M. n. 65/2010.