Il Modello di Organizzazione e Gestione 231 ai sensi del D.L.vo n. 231/2001 è uno strumento volontario, che può liberamente essere adottato dall’Ente allo specifico fine di prevenire la commissione dei reati-presupposto indicati dalla norma.
 

Tale documento, ove adottato, deve riportare determinati contenuti (es. individuare le attività a rischio, prevedere specifici protocolli ed un idoneo sistema disciplinare, ecc.), ma non sono previste modalità di diffusione o conservazione obbligatorie: in genere, lo stesso è diffuso mediante pubblicazione tramite il sito web dell’Azienda ed è conservato, in formato cartaceo, presso la sede legale della stessa.
 

Ciò posto, stante il rimando operato dal D.L.vo n. 231/2001 alle norme del codice di procedura penale per quanto attiene il procedimento relativo agli illeciti amministrativi dipendenti da reato, le attività di polizia giudiziaria volte all’accertamento della commissione di uno o più reati presupposto (e della sussistenza delle condizioni previste per legge per la sussistenza della responsabilità dell’Ente) ben potranno riguardare l’eventuale esistenza di un Modello di Organizzazione e Gestione formalmente adottato.
 

Consulenza Modello 231: il D. Lgs. 231/2001 spiegato alle aziende
 

La richiesta di produrre tale documento potrà pervenire innanzitutto dall’Autorità giudiziaria, ma anche da organi di P.G. (es. Carabinieri appartenenti al Comando per la Tutela dell’Ambiente, c.d. NOE) dalla stessa appositamente delegati (v. artt. 348, comma 3 e 370, comma 1, c.p.p.). Difatti, qualora la medesima debba valutare, fra l’altro, la sussistenza di un interesse o vantaggio per l’Ente derivante dalla commissione – da parte della persona fisica (soggetto apicale o sottoposto) – di uno o più reati-presupposto ex D.L.vo n. 231/2001, l’Ente dovrà ottemperare allo specifico onere di allegazione ad esso riconducibile.
 

Peraltro, la P.G. potrà autonomamente richiedere all’Azienda copia del Modello di Organizzazione e Gestione, ma esclusivamente nell’ambito di specifiche attività di indagine specificamente volte all’accertamento della commissione di uno o più reati presupposto.
 

A quanto appena rilevato si aggiunga, infine, che l’apprezzamento circa i contenuti del Modello – e solo con riferimento al singolo reato-presupposto ipotizzato – spetta comunque, in ultima istanza, all’organo giudicante.