Nell’attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie il produttore del rifiuto proveniente da tale attività deve considerarsi, in generale, il manutentore (lo spurghista, solitamente) , cioè colui che effettua la pulizia e che trasporta i relativi rifiuti liquidi. Si tratta di una c.d. fictio juris: anche se non è vero, l’art. 230, c. 5, D.L.vo 152/06 finge che l’azienda di autospurgo sia il produttore (al fine di poterle consentire il deposito temporaneo presso la sua sede).

Per quanto concerne la classificazione, i rifiuti da pulizia manutentiva delle fognature sono tendenzialmente identificati con il codice C.E.R. 20.03.06 (rifiuti prodotti dalla pulizia delle acque di scarico), mentre i rifiuti prelevati dai pozzi neri, fosse Imhoff e bagni mobili – che non sono “reti fognarie” nell’accezione dell’art. 74, comma 1, lett. dd), del D.L.vo 152/06 – con il codice C.E.R. 20.03.04 (fanghi delle fosse settiche).