Rifiuti da manutenzione infrastrutture e deposito temporaneo, cosa si intende per “sede locale”?
E' possibile che un'impresa utilizzi più sedi per avere più luoghi di deposito temporaneo ?
Deposito temporaneo Manutenzione Rifiuti sede localeL’art. 230 del D.L.vo 152/2006 prevede, fra le altre, che il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture possa coincidere con “la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione”.
In questo caso risulta evidente la fictio juris che permette di ritenere prodotto il rifiuto in luogo diverso rispetto a quello effettivo e ivi procedere al deposito temporaneo, in deroga al disposto di cui all’art. 185, co. 1, lett. a) D.L.vo 152/2006.
Venendo ora al quesito più puntuale, sebbene manchi una definizione normativa univoca di sede locale, quest’ultima non deve essere per forza intesa come la sede legale del gestore dell’infrastruttura, ma non può nemmeno essere costituta da una semplice “base logistica” non caratterizzata da alcun riconoscimento formale.
La ratio della disciplina derogatoria vorrebbe difatti che il trasferimento dei rifiuti avvenisse in un luogo ben identificato ed esplicitamente finalizzato a essere utilizzato come deposito temporaneo. Ciò comporta che un’impresa potrebbe, dunque, disporre di più sedi per avere più luoghi di deposito temporaneo, ove, per una questione di collocamento territoriale, sia più conveniente portare i rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione, a condizione però che per ogni sito – che si trovi nella disponibilità dell’impresa – venga formalmente indicata la specifica finalità di utilizzo come deposito temporaneo. Ad ogni modo, si ricorda che il regime differenziato e di favore di cui all’art. 230, D.L.vo 152/2006 impone a chi lo invoca l’onere di allegare la sussistenza di tutte le condizioni per la sua corretta applicazione.
In alternativa, il luogo di produzione dei rifiuti da manutenzione potrebbe coincidere con “la sede del cantiere che gestisce l’attività manutentiva”, da intendersi come l’area di lavoro temporanea nella quale si svolgono le lavorazioni. In tal caso, l’area di deposito temporaneo dovrà essere definita già nelle fasi di progettazione dell’area di lavoro, adeguatamente segnalata e recintata, in modo da non essere accessibile a soggetti non addetti.
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