Il D.M. 30 marzo 2016, n. 78 (Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) non riproduce l’intero novero dei soggetti obbligati all’iscrizione al SISTRI, ma effettua un rinvio all’art. 188-ter.

Si può schematizzare quanto in esso previsto, e quanto ne discende a contrariis, come segue:

– produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi iscritti all’Albo in cat. 2-bis per il trasporto dei propri rifiuti speciali pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg o 30 l al giorno di cui all’art. 212, c. 8: non si iscrivono al SISTRI come trasportatori;

– produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi (a prescindere dall’iscrizione all’Albo in cat. 2-bis o in cat. 5), con più di 10 dipendenti e rientranti nelle tipologie individuate dal D.M. 24 aprile 2014: si iscrivono al SISTRI come produttori;

– produttori iniziali e nuovi produttori di rifiuti speciali pericolosi iscritti all’Albo in cat. 5 (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi): si iscrivono al SISTRI come trasportatori.