Se in passato un materiale veniva qualificato come rifiuto e gestito come tale, ciò non osta ad una futura astratta configurabilità del medesimo quale sottoprodotto, verificate le condizioni richieste dalla normativa ex art.184-bis del D.Lgs. 152/2006.

Resta, peraltro, inteso che ciò che si trova attualmente in deposito temporaneo, quindi quei materiali di cui il produttore ha già deciso di disfarsi, dovrà essere gestito come rifiuto, non potendo mutare successivamente la sua destinazione.