I veicoli presi in locazione o comodato senza conducente, al fine di iscriverli all’Albo e poter così effettuare un trasporto di rifiuti in conto proprio ai sensi dell’art. 212, c. 8, del D.Lgs. 152/2006, non possono certamente essere guidati da un dipendente del locatore/comodante: e ciò perché questo, di fatto, realizzerebbe un trasporto di rifiuti prodotti da terzi. Alla luce delle specifiche contenute nelle circolari in materia, i veicoli devono essere guidati da personale alle dipendenze dell’impresa che li utilizza.