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Nuove BAT: necessario il riesame dell’AIA entro quattro anni

Categoria: AIA
Autorità: Consiglio di Stato (Sezione Quarta)
Data: 22/08/2024
n. 7208

Le procedure di riesame dell’AIA (art. 29 octies d.lgs. n. 152/2006) devono essere avviate e concluse, con l’adeguamento degli impianti, entro il quadriennio decorrente dalla pubblicazione delle nuove BAT. Gli impianti, prima di essere assoggettati a riesame, possono continuare a funzionare nell’assetto determinato dall’autorizzazione in essere prima della pubblicazione delle nuove BAT ma, qualora i gestori chiedano di apportare modifiche (siano esse sostanziali o meno), la clausola di salvaguardia perde efficacia e l’autorità competente, prima di rilasciare qualsiasi nuova autorizzazione, deve avviare e concludere il procedimento di riesame.

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Leggi la sentenza

FATTO -OMISSIS- S.r.l., titolare dell’omonimo impianto, sito in Aprilia, autorizzato al trattamento meccanico (TM) e, dal 2011, anche al trattamento biologico-meccanico (TBM) dei rifiuti urbani indifferenziati (codice EER 20.03.01) chele vengono conferiti dai comuni convenzionati, con il ricorso di primo grado ha impugnato il provvedimento n. G14615 del 3 settembre 2020 (pubblicato sul BURL 153 del 22 dicembre 2020, n. 153) con il quale la Regione Lazio ha autorizzato le modifiche non sostanziali dell’AIA (determinazione G08506 del26 luglio 2016), rilasciata in favore della -OMISSIS- s.r.l. (odierna controinteressata), relativa all’impianto polifunzionale per il trattamento e lo stoccaggio di rifiuti, pericolosi e…
La sentenza completa è disponibile su Membership TuttoAmbiente

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