Rilevato che 1. la società S. R. s.r.l. impugnava l'avviso di pagamento emesso dal Comune di Città Sant'Angelo contenente la liquidazione della Tari per l'anno 2017, sostenendo che nell'immobile in cui svolgeva l'attività venivano prodotti solo ed esclusivamente rifiuti speciali, e precisamente imballaggi di natura terziaria su di un'area di 1.132,66 mq.; quindi essa doveva essere esentata dal pagamento del tributo per tali imballaggi, smaltiti mediante aziende terze, anche considerato che mancava l'attivazione e l'effettivo svolgimento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi di natura secondaria da parte del Comune; 1.1. la Commissione tributaria provinciale di Pescara accoglieva parzialmente il…
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TARI: la produzione di rifiuti speciali non esenta dal pagamento della quota fissa
Categoria: RIFIUTIAutorità: Cass. Civ. Sez. VI
Data: 15/05/2024
n. 13455
Alla luce del disposto di cui all’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, che prevede che nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali, e successivo comma 651, che richiama il d.P.R. n. 158/1999 il quale suddivide la tassa in questione in una parte fissa e in una parte variabile, allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso è sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto potenzialmente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e a costituire un carico per il gestore del servizio. La quota fissa della TARI, infatti, è destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell’interesse dell’intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva fruizione del servizio comunale.
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Rilevato che 1. la società S. R. s.r.l. impugnava l'avviso di pagamento emesso dal Comune di Città Sant'Angelo contenente la liquidazione della Tari per l'anno 2017, sostenendo che nell'immobile in cui svolgeva l'attività venivano prodotti solo ed esclusivamente rifiuti speciali, e precisamente imballaggi di natura terziaria su di un'area di 1.132,66 mq.; quindi essa doveva essere esentata dal pagamento del tributo per tali imballaggi, smaltiti mediante aziende terze, anche considerato che mancava l'attivazione e l'effettivo svolgimento del servizio di raccolta differenziata degli imballaggi di natura secondaria da parte del Comune; 1.1. la Commissione tributaria provinciale di Pescara accoglieva parzialmente il…
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