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TARI: la produzione di rifiuti speciali non esenta dal pagamento della quota fissa

Categoria: RIFIUTI
Autorità: Cass. Civ. Sez. VI
Data: 15/05/2024
n. 13455

Alla luce del disposto di cui all’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, che prevede che nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali, e successivo comma 651, che richiama il d.P.R. n. 158/1999 il quale suddivide la tassa in questione in una parte fissa e in una parte variabile, allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilati né assimilabili ai rifiuti urbani e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso è sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa sulla base del mero presupposto del possesso o detenzione di superfici nel territorio comunale astrattamente idonee alla produzione di rifiuti, in quanto potenzialmente idonee ad ospitare attività antropiche inquinanti e a costituire un carico per il gestore del servizio. La quota fissa della TARI, infatti, è destinata a finanziare i costi essenziali e generali di investimento e del servizio nell’interesse dell’intera collettività e, dunque, indipendentemente dalla qualità e quantità dei rifiuti prodotti, così come dall’oggettiva fruizione del servizio comunale.

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